Misure a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi in caso di malattia

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da LICEO DON C. LA MURA, Angri (Salerno)
Misure a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi in caso di malattia

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Onorevoli senatori!

 

Siamo qui per trattare un argomento che, a nostro parere, non può più essere rinviato. Nel nostro sistema produttivo esiste una categoria di lavoratori che non risulta adeguatamente tutelata in caso di malattia: ci riferiamo ai commercianti, freelance e a tutta una serie di altri ad essi equiparabili.

Anche ad un lavoratore autonomo può capitare di ammalarsi e se la malattia è lunga e non compatibile con il lavoro, sorge per il soggetto interessato un problema di non poco conto. Infatti quando si ammala un dipendente il suo reddito rimane invariato perché coperto da un’indennità, mentre, uno autonomo può ottenere un’indennità solo per un massimo di 61 giorni, con un risarcimento irrisorio che non prevede alcuna copertura pensionistica.

Il disegno di legge che intendiamo portare in discussione vuole proprio operare nella direzione di tutelare i lavoratori autonomi attraverso l’ampliamento di tutela in caso di malattia.

Confidiamo dunque nel buon esito della discussione sul progetto in esame, attraverso cui si vuole esprimere solidarietà verso una categoria di lavoratori sempre più importante sul panorama produttivo del Paese, ma finora lasciati senza adeguate tutele.

 

Art. 1

(Destinatari)

Salvo che sia diversamente disposto, le norme contenute nella presente legge si applicano:

a) ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza;

b) agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)

1. Per i lavoratori di cui all’articolo 1, i periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di malattie croniche, che non consentono l’espletamento dell’attività lavorativa, sono equiparati alla degenza ospedaliera, sulla base di idonea certificazione medica presentata dall’interessato all’INPS.

2. Ai lavoratori di cui all’articolo 1, spetta un’indennità di malattia, sia in caso di degenza ospedaliera, che nel caso di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data d’inizio dell’evento, almeno sei mensilità della contribuzione dovuta all’INPS.

 

Art. 3

(Copertura indennitaria)

Le indennità, di cui all’articolo 2, vengono corrisposte per un periodo massimo di 180 giorni dal riconoscimento della malattia.

il 04/04/2024
A. P. A. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
All’ art.2, dopo il primo comma, inserire il seguente:”Con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l’ elenco delle malattie croniche che danno diritto all’ equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L’ elenco è aggiornato ogni triennio.”
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 04/04/2024
R. P. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.2
All'art. 2, all'ultimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità."
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0

Art. 1

(Destinatari)

1. Salvo che sia diversamente disposto, le norme contenute nella presente legge si applicano:

a) ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostituive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, né siano in quiescenza; 

b) agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS. 

Art. 2

(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia )

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, i periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di malattie croniche, che non consentono l'espletamento dell'attività lavorativa, sono equiparati alla degenza ospedaliera, sulla base di idonea certificazione medica presentata dall'interessato all'INPS.

2. Con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato ogni trienno.

3. Ai lavoratori di cui all'articolo 1, spetta un'indennità di malattia, sia in caso di degenza ospedaliera, che nel caso di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei 24 mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno sei mesilità della contribuzione dovuta all'INPS. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.

Art.3

(Copertura indennitaria)

Le indennità, di cui all'articolo 2, vengono corrisposte per un periodo massimo di 180 giorni dal riconoscimento della malattia.

Approfondimento

La nostra Costituzione, all’art. 38, commi 2 e 4, recita:

“ I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

“Ai compiti previsti in quest’articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”

Nonostante il dettato costituzionale, va sottolineato che, nell’attuale sistema previdenziale ed assistenziale, non tutte le categorie di lavoratori sono ricoperte dalle stesse tutele.

Partiamo con la necessaria osservazione che i lavoratori si distinguono in due grandi categorie: lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. I primi sono coloro che svolgono la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro, in cambio di un salario o stipendio; mentre, i secondi svolgono la loro attività senza dipendere da un datore di lavoro e offrono le loro prestazioni direttamente ai clienti. In particolare, sono lavoratori autonomi i coltivatori diretti, i piccoli commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti.

Ora, il rischio rappresentato da malattie o infortuni sul lavoro, non fa distinzione tra lavoratori subordinati o autonomi. Ciò che cambia, però, è la tutela economica garantita agli interessati, a fronte dell'incapacità momentanea o a tempo indeterminato, di lavorare e, di conseguenza, ottenere entrate economiche.

La tutela in caso di malattia o infortunio è proprio uno degli aspetti che preoccupa maggiormente coloro che vogliono aprire una partita Iva. Ci si chiede, chi ha la partita Iva ha diritto alla malattia? La risposta è: dipende. Infatti, gli ingegneri ad esempio, o altri liberi professionisti che hanno una propria cassa previdenziale, versano a questa i contributi prescritti e, di conseguenza, in caso di malattia o nei casi in cui non riescano a lavorare, avranno diritto ad una indennità giornaliera; questa dipenderà dal reddito professionale medio dei due anni precedenti, diviso per 365 giorni, ed è pari al 60% di questa quota fino al 60° giorno di inabilità e all’80% dal 61° giorno in poi. Questo sistema vale,ovviamente, anche per altre tipologie di professionisti iscritti alle proprie casse di previdenza.

Discorso diverso va fatto per artigiani e commercianti, i quali sono tenuti, all’inizio della propria attività, ad iscriversi all’apposita Gestione speciale in Inps denominata “Gestione Artigiani e Commercianti”.

Il versamento dei contributi da parte dei soggetti in parola ha lo scopo di finanziare una serie di prestazioni tra cui, ad esempio, pensioni, indennità di maternità, congedo parentale; ma, nel contempo, per artigiani e commercianti non è prevista alcuna tutela, da parte della rispettiva Gestione Inps, per gli eventi di malattia.

Discorso ancora diverso è quello che riguarda lavoratori che non possono avvalersi delle casse specifiche previste per una determinata professione: quest’ultimi possono essere tutelati dalla gestione separata INPS.

Infatti, nel 1995 con la legge n. 335 (art. 2, co. 26) è stata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Gestione separata,  per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori che, altrimenti, rischierebbero di essere escluse.

In sostanza, si tratta di un fondo pensionistico riservato a lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa.

Però per gli iscritti alla gestione separate dell’INPS, si fa una distinzione tra due tipi di indennità di malattia: per malattia domiciliare e per ricovero ospedaliero. L’indennità per malattia domiciliare viene versata per un massimo di 61 giorni e viene pagata nella misura dell’8%, del 12% e del 16% della cifra che si ottiene dividendo per i giorni dell’anno, 365, il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia.

L’indennità per ricovero ospedaliero, invece, spetta per un massimo di 180 giorni.

In sostanza, oggi, a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono i lavoratori autonomi nella nostra società, il loro lavoro sconta un ritardo in materia di disciplina e di tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato.

È evidente la disparità di trattamento che c’è fra le diverse categorie di lavoratori, sotto il profilo delle indennità previste, disparità che va a minare il principio della loro tutela, in funzione della loro partecipazione al progresso economico, sociale e sprituale del nostro Paese.