Disegno di legge a tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da IIS R.PIRIA ROSARNO, Rosarno (Reggio Calabria)
Disegno di legge a tutela dei  minori, figlie e figli di vittime di  femminicidio

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Art. 1

(Finalità)
La presente legge individua le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio.


Art. 2
(Definizione)
Ai fini della presente legge si intende per:
“femminicidio o feminicidio”  l’uccisione diretta o provocata, l’eliminazione fisica o l’annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Il termine deriva dallo spagnolo feminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano,  entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal 2001. Femminicidio è inteso quale negazione della soggettività femminile.

Art. 3
(Campo di applicazione)
Fatti salvi i contenuti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, la presente legge si applica nel campo della tutela dei minori di donne vittime di violenza domestica, spesso silenziosa, costrette a dover vedere e subire la presenza del loro aggressore e i cui figli vivono un ambiente violento e di costante pericolo. I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare. La violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.

Art. 4
(Misure di allontanamento)
All’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, lettera e si inserisce:
per il marito o compagno violento è istituito l’obbligo dell’utilizzo del braccialetto elettronico, finalizzato all’allontanamento urgente dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da moglie/compagna/convivente e figli.
1.    La misura prescinde dal reato colto in flagrante;
2.    Esso vige dal momento della denuncia da parte della donna vittima di femminicidio;
3.    Garantisce tutela per i figli.

Art. 5
(Centri di monitoraggio e ascolto)
E’ attivato un percorso di ascolto psicologico, tramite l’istituzione di un gruppo di psicologi, a sostegno dei figli delle vittime di femminicidio, senza distinzione di età, condizione sociale, culturale, etnica o professionale.
1.    Il percorso per i minori è attivato presso gli istituti scolastici ed è attivo fino al compimento della maggiore età;
2.    Il percorso di cui al comma 1 si implementa con il monitoraggio finalizzato all’acquisizione della consapevolezza del supporto, dell’aiuto e della tutela;
3.    Il gruppo di psicologi intercetta le situazioni a rischio ed interviene anche a fianco delle donne;
4.    alle vittime di violenza è fornito un servizio di assistenza psicologica finalizzato al loro recupero, nonché servizi destinati a facilitare il raggiungimento di forme di indipendenza economica e abitativa.

Art.6
Reddito per le donne

E’ garantito un reddito mensile o annuo a tutte le donne vittime di femminicidio e non soltanto alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti. La mancanza di tale reddito costituisce un danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità dei suoi figli. Il reddito contribuisce al processo di liberazione delle donne al fine di riguadagnare potere e controllo sulle proprie vite.

Art. 7
(Famiglie affidatarie)
In caso di decesso di entrambi i genitori è’istituito un servizio di sostegno economico in favore dell’orfano e/o degli affidatari.

E’ previsto l’affidamento temporaneo del minore ai parenti della vittima, entro il quarto grado. Il minore  è affidato a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto solo nel caso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e violenza contro i minori.
Art.8

(Disposizioni finanziarie)

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  e i soggetti interessati provvedono all’attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.9
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Onorevoli Senatori!
Con il presente disegno di legge si intende individuare le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio. Con il termine “femminicidio o feminicidio” si rimanda all’uccisione diretta o provocata, all’eliminazione fisica o all’annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Dall’inizio dell’anno in Italia sono stati commessi 107  femminicidi, uno ogni tre giorni, un numero che conferma le statistiche dei precedenti anni. Quando parliamo di femminicidio  non indichiamo solo la morte di una donna, ma anche che quella donna è morta per mano di un uomo, in un contesto sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne.
Nell'ordinamento penale italiano il termine è comparso per la prima volta nel 2013, con il decreto legge n.93: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.
Nel 2017 è stata istituita dal Senato una Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio. Nel 2019, per cercare di contenere il numero di femminicidi in Italia, è stata approvata la legge n. 69 (Codice Rosso) che mira a velocizzare le procedure di protezione delle donne che hanno presentato denuncia alle autorità competenti e che dal 30 settembre scorso è stato rafforzato, diventando legge dello Stato .  
Con il presente provvedimento si intende modificare le condizioni in cui i bambini e i ragazzi, orfani a seguito di un crimine domestico, sono costretti a vivere. La presenza di questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare venutosi a creare.
In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue: la violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.
Secondariamente  focalizzare l’attenzione su come la legge sull'allontanamento viene messa in atto. Si sente spesso che questa norma viene violata: oggi, con le nuove tecnologie, bisogna adottare provvedimenti che permettono di evitare tali situazioni.
E’ necessario, altresì, considerare i beneficiari del reddito per le donne, esclusivo delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione, ma questo porta a non comprendere nell’aiuto tutte quelle donne che non si avvalgono del servizio, perché nel proprio territorio non esistono tali strutture o perché esse preferiscono un tipo di sostegno non riconosciuto, a danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità per i  figli.
Spesso la donna vittima di violenza è sola ed emarginata socialmente, altre volte è attiva nel contesto sociale ma sola tra le mura domestiche, con i figli che si sentono smarriti e non sanno come agire a tutela propria e della madre. Occorre, pertanto, avviare un percorso di ascolto specializzato in tutte le scuole, inclusi gli Istituti superiori: è questo un modo per monitorare eventuali casi  e far maturare nei figli, e  di conseguenza nelle madri, che non sono soli, ma esiste una rete di supporto, aiuto e tutela. Il provvedimento assume carattere di sensibilizzazione tra le giovani generazioni e la comunità sociale e si configura come atto che pone in primo piano i diritti umani.

 

il 12/04/2024
T. P. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1

All’articolo 3 si aggiunge il seguente emendamento

“Considerata la pervasività del fenomeno, è garantita la presenza di una casa rifugio, aderente all’Intesa Stato Regioni, ogni 15.000 abitanti e da realizzare su tutto il territorio nazionale entro l’anno 2026.”
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 12
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/04/2024
T. P. - Rosarno (RC)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.1

All’articolo 4 si aggiunge il seguente emendamento

"Sentito il parere della donna vittima di violenza, quando l'imputato si sottopone
positivamente ad un programma di prevenzione della violenza
organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2."
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori!

Con il presente disegno di legge si intende individuare le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio. Con il termine “femminicidio o feminicidio” si rimanda all’uccisione diretta o provocata, all’eliminazione fisica o all’annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Nel 2023 in Italia sono stati commessi 120  femminicidi, uno ogni tre giorni, un numero che conferma le statistiche dei precedenti anni. Quando parliamo di femminicidio  non indichiamo solo la morte di una donna, ma anche che quella donna è morta per mano di un uomo, in un contesto sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne.

Nell'ordinamento penale italiano il termine è comparso per la prima volta nel 2013, con il decreto legge n.93: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.

Nel 2017 è stata istituita dal Senato una Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio. Nel 2019, per cercare di contenere il numero di femminicidi in Italia, è stata approvata la legge n. 69 (Codice Rosso) che mira a velocizzare le procedure di protezione delle donne che hanno presentato denuncia alle autorità competenti e che dal 30 settembre scorso è stato rafforzato, diventando legge dello Stato . 

Con il presente provvedimento si intende modificare le condizioni in cui i bambini e i ragazzi, orfani a seguito di un crimine domestico, sono costretti a vivere. La presenza di questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare venutosi a creare.

In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue: la violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.

Secondariamente  focalizzare l’attenzione su come la legge sull'allontanamento viene messa in atto. Si sente spesso che questa norma viene violata: oggi, con le nuove tecnologie, bisogna adottare provvedimenti che permettono di evitare tali situazioni.

E’ necessario, altresì, considerare i beneficiari del reddito per le donne, esclusivo delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione, ma questo porta a non comprendere nell’aiuto tutte quelle donne che non si avvalgono del servizio, perché nel proprio territorio non esistono tali strutture o perché esse preferiscono un tipo di sostegno non riconosciuto, a danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità per i  figli.

Spesso la donna vittima di violenza è sola ed emarginata socialmente, altre volte è attiva nel contesto sociale ma sola tra le mura domestiche, con i figli che si sentono smarriti e non sanno come agire a tutela propria e della madre. Occorre, pertanto, avviare un percorso di ascolto specializzato in tutte le scuole, inclusi gli Istituti superiori: è questo un modo per monitorare eventuali casi  e far maturare nei figli, e  di conseguenza nelle madri, che non sono soli, ma esiste una rete di supporto, aiuto e tutela. Il provvedimento assume carattere di sensibilizzazione tra le giovani generazioni e la comunità sociale e si configura come atto che pone in primo piano i diritti umani.

Art. 1

 

(Finalità)

La presente legge individua le misure fondamentali per la tutela dei minori, figlie e figli di vittime di femminicidio.

Art. 2

(Definizione)

Ai fini della presente legge si intende per:

“femminicidio o feminicidio”  l’uccisione diretta o provocata, l’eliminazione fisica o l’annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale. Il termine deriva dallo spagnolo feminicidio e il concetto fu teorizzato per la prima volta dall'antropologa Marcela Lagarde, rappresentante del femminismo latinoamericano,  entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal 2001. Femminicidio è inteso quale negazione della soggettività femminile.

 

Art. 3

(Campo di applicazione)

Fatti salvi i contenuti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, la presente legge si applica nel campo della tutela dei minori di donne vittime di violenza domestica, spesso silenziosa, costrette a dover vedere e subire la presenza del loro aggressore e i cui figli vivono un ambiente violento e di costante pericolo. I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi “orfani speciali” impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare. La violenza o nel peggiore dei casi l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea di due pilastri di riferimento fondamentali: la madre vittima e il padre autore del reato, sia egli detenuto o suicida.

 3.1 Considerata la pervasività del fenomeno, è garantita la presenza di una casa rifugio aderente all’Intesa Stato Regioni ogni 15.000 abitanti. 

Art. 4

(Misure di allontanamento)

All’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, lettera e si inserisce:

per il marito o compagno violento è istituito l’obbligo dell’utilizzo del braccialetto elettronico, finalizzato all’allontanamento urgente dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da moglie/compagna/convivente e figli.

1.La misura prescinde dal reato colto in flagrante;

2.Esso vige dal momento della denuncia da parte della donna vittima di femminicidio;

3. Garantisce tutela per i figli.

4.1 Sentito il parere della donna vittima di violenza, quando   l'imputato   si   sottopone positivamente  ad  un  programma  di   prevenzione   della   violenza organizzato  dai  servizi  socio-assistenziali  del  territorio,   il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero e al giudice ai fini della valutazione ai  sensi  dell'articolo  299, comma 2 del c.p.p..

 

Art. 5

(Centri di monitoraggio e ascolto)

 

E’ attivato un percorso di ascolto psicologico, tramite l’istituzione di un gruppo di psicologi, a sostegno dei figli delle vittime di femminicidio, senza distinzione di età, condizione sociale, culturale, etnica o professionale.

1. Il percorso per i minori è attivato presso gli istituti scolastici ed è attivo fino al compimento della maggiore età.

2. Il percorso di cui al comma 1 si implementa con il monitoraggio finalizzato all’acquisizione della consapevolezza del supporto, dell’aiuto e della tutela.

3.Il gruppo di psicologi intercetta le situazioni a rischio ed interviene anche a fianco delle donne; alle vittime di violenza è fornito un servizio di assistenza psicologica finalizzato al loro recupero, nonché servizi destinati a facilitare il raggiungimento di forme di indipendenza economica e abitativa.

Art.6

Reddito per le donne

 

E’ garantito un reddito mensile o annuo a tutte le donne vittime di femminicidio e non soltanto alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti. La mancanza di tale reddito costituisce un danno soprattutto del percorso di indipendenza della donna e delle possibilità e opportunità dei suoi figli. Il reddito contribuisce al processo di liberazione delle donne al fine di riguadagnare potere e controllo sulle proprie vite.

Art. 7

(Famiglie affidatarie)

 

In caso di decesso di entrambi i genitori è’istituito un servizio di sostegno economico in favore dell’orfano e/o degli affidatari.

E’ previsto l’affidamento temporaneo del minore ai parenti della vittima, entro il quarto grado. Il minore  è affidato a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto solo nel caso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e violenza contro i minori.

Art.8

(Disposizioni finanziarie)


Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  e i soggetti interessati provvedono all’attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.9

(Entrata in vigore)


La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Approfondimento

Il percorso verso il contrasto alla violenza di genere e al femminicidio è divenuto prioritario in tutti gli ambiti sociali e istituzionali  in seguito alla presa di coscienza che tale fenomeno risulta essere sempre più drammaticamente presente nel nostro Paese. Recenti dati confermano che si tratta quasi sempre di violenze commesse da individui molto vicini alle donne, quali compagni, mariti, fidanzati, padri e interessa tutte le culture, senza eccezione di classe sociale, livello di istruzione, reddito o età. Purtroppo i dati disponibili risultano essere sottostimati in quanto si basano sulle testimonianze di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare le violenze subite, ma molti altri casi di abuso restano sommersi, anche per la scarsa fiducia nelle istituzioni preposte. Non si tratta di contrastare problematiche pubbliche o private, ma di sradicare una cultura di superiorità maschile e patriarcale che con l'andare del tempo ha consolidato la convinzione del rapporto asimmetrico tra l'uomo e la donna. Ultimamente, grazie anche all'azione di sensibilizzazione svolta dalle associazioni operanti sul territorio, che organizzano manifestazioni,dibattiti e azioni di affiancamento nei confronti delle donne vittime di violenza in una " società al maschile ", si è diventati sempre più consapevoli di uno stato di fatto profondamente ingiusto e non consono  alle regole di una civile convivenza. Fortunatamente  si  è giunti all’individuazione delle cause che hanno portato a un tale stato di degrado sociale. Infatti, la violenza verso le donne, come confermano numerose ricerche sull'argomento realizzate in diversi Paesi europei e del mondo, si annida spesso nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile su quello femminile. Il disagio sempre più gravoso che la propagazione della violenza intrafamiliare provoca nel cuore della società, oltre alle conseguenze subite dalle donne, impedisce uno sviluppo armonico della personalità dei giovani costretti a vivere in ambienti in cui tale violenza viene esercitata.
In tale contesto l'istituzione scolastica assume un ruolo pregnante nell'educazione e formazione delle nuove generazioni, visto che il fenomeno viene spesso interpretato come un problema prettamente privato e quindi da risolvere all'interno delle mura domestiche. Risulta perciò quanto mai necessario sensibilizzare e informare bambini, adolescenti e giovani su tale devastante fenomeno per metterli in condizione di riconoscere, affrontare e denunciare qualsiasi forma di violenza contro le donne.
 Partendo dall'art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne che recita “ E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica sulle donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”, viene affidato alla Scuola il compito precipuo di prevenire nelle nuove generazioni il riproporsi di schemi e di modelli comportamentali violenti. Occorre iniziare a sperimentare nuove forme di convivenza civile in cui gli studenti diventano protagonisti di un nuovo modello di società caratterizzato dal confronto con l'altro, all’insegna della conoscenza e della consapevolezza che esistono generi diversi aventi lo stesso valore e la stessa dignità, in un modus operandi che stigmatizzi la cultura basata sull'esclusione e sulla svalorizzazione del genere femminile.
Il presente approfondimento normativo riguarda gli accordi presi a livello internazionale e le direttive europee intervenute nonché l’evoluzione della legislazione italiana in tema di contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica.
Il Consiglio d’Europa fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite, (come  la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – CEDAW, approvata nel 1979).
Queste iniziative hanno portato all’adozione, nel 2002, da parte del Consiglio d’Europa, della Raccomandazione Rec(2002)05 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la realizzazione di una campagna a livello europeo ( Campaign to combat violence against women, including domestic violence) negli anni 2006-2008.
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha anche preso una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato negli anni una serie di risoluzioni e raccomandazioni che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione e protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.
La Convenzione di Istanbul (2011) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’. L’elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.
La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali, o in altre forme di legislazione, o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.
I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art.36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art.38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39); le molestie sessuali (articolo 40). La convenzione prevede anche un articolo contro i crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” (art. 42).
Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw) ha adottato la General Recommendation n. 35. La nuova raccomandazione fornisce un inquadramento più chiaro degli obblighi a carico degli Stati e delle aree in cui intervenire per contrastare la violenza basata sul genere. Viene inoltre ampliata la definizione di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano il diritto alla salute riproduttiva della donna e le forme di violenza che si esercitano online e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie.
La Direttiva UE del 6 febbraio 2024, che rappresenta il primo atto legislativo dell'UE sulla violenza contro le donne.Una volta adottata, la nuova direttiva armonizzerà le sanzioni e i termini di prescrizione per tali reati.
Per fare qualche esempio, la violenza subita potrà essere denunciata anche a distanza di venti anni dall’avvenimento del fatto e le mutilazioni genitali femminili, diventano punibili in tutti gli Stati membri con una pena massima di almeno 5 anni di reclusione.

Legislazione italiana in tema di contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica:
o    Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies)
o    Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997
o    Legge 3 agosto 1998, n. 26 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”
o    Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
o    Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere
o    Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”
o    Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
o    L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori
o    Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011
o    La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere)
o    Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede
o    Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori
o    Art. 24  del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”
o    Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
o    D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”
o    Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”
o    Legge 19 luglio 2019, n. 69,  “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”
o    D.P.C.M. 17 dicembre 2020, “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”
o    Legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”
o    Legge 24 novembre 2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”

Alla luce di quanto già esistente a livello normativo,il disegno di legge che si presenta si focalizza sulle condizioni in cui i bambini e i ragazzi, orfani per femminicidio, sono costretti a vivere. La violenza o, nel peggiore dei casi, l’omicidio di un genitore da parte dell’altro è causa aggravata della perdita contemporanea dei due pilastri educativi di riferimento : la madre, vittima, e il padre, autore del reato, sia egli detenuto o suicida. La nostra attenzione è rivolta anche su come la legge sull'allontanamento dell’uomo violento viene messa in atto in quanto questa norma viene spesso violata. Oggi, con le nuove tecnologie, si potrebbero adottare provvedimenti che impediscono tale violazione. Occorre anche riconsiderare le beneficiarie del reddito per le donne, esclusivo delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione, poiché molte donne non si avvalgono del servizio, non esistendo sul proprio territorio tali strutture, a danno del loro percorso di indipendenza e delle possibilità e opportunità per i  loro figli. La  Direttiva UE del 6 febbraio 2024, che prevede l’aumento del numero dei centri anti violenza e delle case rifugio presenti in Italia, dove attualmente viene coperto appena il 5% del parametro stabilito dall’Unione Europea e pari a un posto letto ogni 10.000 abitanti, fa ben sperare.
E’ necessario, inoltre, combattere l’emarginazione sociale che le donne vittime di violenza e i loro figli vivono tra le mura domestiche. Occorre, pertanto, avviare percorsi di ascolto specializzato in tutti i gradi di istruzione, per monitorare eventuali casi  e fare maturare nei figli e nelle madri che non sono soli, ma esiste una rete di supporto, aiuto e tutela. Il provvedimento vuole assumere carattere di sensibilizzazione tra le giovani generazioni e la comunità sociale e si configura come atto che pone in primo piano i diritti umani.
Le iniziative legislative nazionali e internazionali sono numerose ma il perpetuarsi quotidiano di femminicidi e di violenze sulle donne dimostra che le misure finora prese non sono sufficienti per debellare questo terribile fenomeno. A fondamento di tali delitti vi è una radice culturale che vede la donna in una posizione subalterna all’uomo sul piano dei diritti, e che ha permesso all’uomo di essere il “dominus” della società e delle relazioni. Questo modello culturale è ancora pervasivo e trasmesso alle nuove generazioni anche attraverso i media e i social. Sradicare tale cultura, lavorando sulla cultura del non possesso, della libertà, del rispetto delle determinazioni, delle pari opportunità a partire dalle famiglie e dalle scuole fino all’intero assetto sociale in cui il modello maschilista è ancora dominante, è la via maestra per eliminare ogni forma di violenza di genere.