Modifica alla legge 19 agosto 2016 n. 166 sul recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche

  • Pubblicato il 20 Aprile 2020
  • da Liceo Renato Donatelli, Terni
Modifica alla legge 19 agosto 2016 n. 166 sul recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge nasce dalla osservazione della ingente quantità di spreco alimentare, della limitatezza delle risorse di fronte alla crescita della popolazione e dell’inquinamento determinato dai processi produttivi.
Il livello di spreco annuo di cibo in Italia è quantificabile in circa 15 miliardi di euro in base ai dati raccolti dall’Osservatorio WASTE WATCHER. Dai dati del progetto Reduce, che è sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ogni individuo spreca circa 146 kg di cibo all’anno, tutto ciò comporta che l’impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO2. Tutto ciò comporta che:
- L’impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO2
- L’impatto ambientale sia di 12,6 milioni di euro all’anno
- L’impatto sociale sia di 1,5 milioni di famiglie in povertà assoluta.
36.000 tonnellate salvate sono 65.400 tonnellate di CO2 equivalente non emesse.
36.000 tonnellate di alimenti sono 72 milioni di pasti.
In Italia lo specifico spreco della filiera produzione/distribuzione è di oltre 3 miliardi e 293 milioni. Nel contempo la soglia di povertà in Italia, secondo i dati ISTAT del 2017 si attesta nel 2018 al 19,4% (era il 20,4% nel 2017), da un minimo del 18,0% nel Centro a un massimo del 20,8% al Sud. Il dato dello spreco, che la “donazione” delle eccedenze può solo in piccola parte ridurre si scontra, anche a livello morale, con la critica situazione delle famiglie povere in Italia. A livello europeo esistono direttive in materia di come la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 851 del 2018 che prevede che gli Stati «riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030». L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU prevede l’Obiettivo Sostenibile n. 2 che è “Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile”.
Tutte queste riflessioni, basate su dati di fonti autorevoli, ci hanno portato a pensare che non sia possibile lasciare ai privati la scelta tra il donare i prodotti in eccedenza o farli diventare rifiuti. Si è considerato, in primo luogo, il fatto che nel 2016 con la cosiddetta legge Gadda n. 166 c’è stata una regolamentazione della materia delle donazioni. La legge viene, dal presente disegno di legge, modificata in parte introducendo “l’obbligo di cedere a titolo gratuito" anziché la facoltà di donare le eccedenze alimentari e farmaceutiche. Viene creato un sistema informatico e di controllo che dia la garanzia che tutte le eccedenze anziché essere sprecate vengano utilizzate da persone in stato di bisogno. Viene creata una piattaforma informatica condivisa sulla quale devono operare da un lato come cedenti, tutti i soggetti detti “cedenti”, cioè gli operatori del settore alimentare già previsti dall'articolo 2 comma, 1 lettera a) della legge 166 del 19 agosto 2016 che saranno dalla presente legge obbligati a cedere a titolo gratuito e dall’altro i “riceventi” cioè i soggetti già previsti dalla stessa legge all’art. 2 comma 1 lettera b).
Tutte le operazioni devono avvenire sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il quale tiene un Albo dei soggetti riceventi, introdotto con l’art. 5 nel quale tutti gli enti riceventi (già previsti dall’art. 2 comma 1 lettera b) della legge 166/16) devono iscriversi. Il Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali provvede alla verifica dei requisiti per la loro iscrizione, al controllo successivo della permanenza di detti requisiti e del rispetto delle finalità dichiarate. Tale Albo garantisce anche il controllo del giusto utilizzo delle eccedenze alimentari evitando che le stesse, anziché essere fruite dai soggetti in stato di bisogno vengano illecitamente reimmessi nel mercato determinando la violazione delle corrette regole della concorrenza nel mercato.
All’art. 9 viene prevista l’ipotesi che le eccedenze non possano essere assorbite completamente dai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 5, in questo caso gli operatori alimentari potranno “donare” le eccedenze a soggetti da loro stessi individuati con le modalità previste attualmente dalla legge 166/16.
È stato inoltre considerato che la cessione obbligatoria a titolo gratuito determina una necessaria diminuzione dei rifiuti e pertanto è stato ridefinito l’art. 17 della legge 166/16 disponendo “l’obbligo” e non la facoltà dei Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità ceduta, debitamente certificata dai soggetti riceventi relativamente al tributo indicato modificando l’art. 1 legge 147/2013 comma 652.
Vengono lasciate salve le altre norme in materia fiscale già introdotte con la 166/2016.

Art. 1
(Finalità)

Con la presente legge si persegue la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici attraverso la cessione obbligatoria a titolo gratuito ad enti iscritti in apposito Albo dei soggetti riceventi tenuto e sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e alimentari e solo in via residuale attraverso la donazione già prevista dalla legge 166/16.

Art. 2
(Obbligo di cessione a titolo gratuito)

L’articolo 1 della legge 19/8/2016 n 166 è modificato alle lettere a) sostituendo a «favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari» le parole: «recuperare le" e alla lettera b) sostituendo a «favorire il recupero e la donazione di" le parole «recuperare i».

Art. 3
(Definizioni)

L’art. 2 della legge 19/8/2016 n 166 lettera b) è sostituito dal seguente «i soggetti riceventi»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo, 4 dicembre 1997 n. 460 inseriti nell’Albo dei Riceventi di cui all’art 5 del presente legge».
È inserita la lettera b bis) "soggetti donanti" operatori del settore alimentare di cui all'art. 2 lettera b) che, avendo esperito tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge attraverso il Portale informatico condiviso non abbiano ricevuto accettazione da alcuno dei soggetti iscritti al Portale e pertanto, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della presente legge possano donare i prodotti a soggetti in stato di bisogno direttamente individuati.
L’art. 2 della legge 19/8/2016 n 166 lettera e) è soppresso.
All’articolo 2 della legge 19/8/2016 n 166 è aggiunto il punto h) «cedente: produttore di eccedenze alimentari e farmaceutiche "

Art. 4
(Cessione gratuita obbligatoria delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà)

L’art. 3 della legge 19/8/2016 n 166 sostituito da:
1. «gli operatori del settore alimentare sono obbligati a cedere a titolo gratuito le eccedenze alimentari ai "soggetti riceventi" di cui all'art. 3 della presente legge i quali devono ritirarle direttamente.
2. I soggetti riceventi, di cui al comma 1, devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano devono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, devono essere ceduti ai soggetti riceventi.
5. È obbligatoria la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti riceventi. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti riceventi o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità sia di dei soggetti cedenti che dei soggetti riceventi, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare".
6. per i soggetti "donanti" di cui all'art. 9 della presente legge di applicano tutte le norma contenute nella legge 166/2016

Art. 5
(Albo degli Enti riceventi)

Nella legge 19/8/2016 n 166 è inserito l'articolo 3bis:"È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e alimentari, un Albo dei soggetti riceventi nel quale si iscrivono tutti i soggetti indicati nel punto b) art. 2 della legge 166 del 19/8/2016".

Art. 6
(Commissione di coordinamento)

L'articolo 4 della legge 166/2016 è modificato sostituendo all'ultima riga del 3 comma al posto di " possono" "devono essere ceduti ai soggetti riceventi di cui all'Albo introdotto dall'art. 5 presente legge"
All'articolo 8 della legge n 166 del 19/8/2016 è modificata la denominazione "Tavolo di coordinamento" con "Commissione di coordinamento e controllo".
Allo stesso articolo è aggiunto sotto la lettera a) del primo comma il punto 16): "è soggetto deputato alla tenuta dell'albo degli enti riceventi di cui al capitolo 3 della presente legge e provvede alla loro iscrizione, alla loro cancellazione per carenza dei requisiti e per violazione delle finalità di cui all'articolo 2 legge 166/16 come modificato dall'art 3 del presente legge.

Art. 7

All'articolo 15 della legge 166 del 19/8/2016 sotto la lettera b) è sostituita la parola "donazione" con " cessione obbligatoria" di cui all'art. 4 del presente disegno di legge. È aggiunto il comma 2 "la norma si applica anche ai soggetti donanti di cui all'art. 9 presente legge".

Art. 8
(Riduzione tariffa relativa alla tassa sui rifiuti)

Il periodo inserito dalla legge 166 del 19/8/2016 nell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito da "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari obbligate alla cessione a titolo gratuito di cui all'art. 4 del presente disegno di legge, tali beni ai soggetti riceventi o a agli indigenti e alle persone in maggiori condizione di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune deve applicare il coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata dai soggetti riceventi dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di cessione obbligatoria a titolo gratuito.
Si applica la stessa norma per le donazioni regolate dall'art. 9 della presente legge"

Art. 9
(Protocollo di azione)

I soggetti tenuti alla cessione obbligatoria a titolo gratuito di cui all'art. 4 del presente disegno di legge devono individuare uno o più soggetti riceventi inseriti nell'Albo degli enti riceventi di cui all'art. 5 del presente disegno di legge e notificare attraverso il Portale informatico condiviso di cui all'art. 10 del presente disegno di legge al fine di individuare un soggetto ricevente disponibile a ricevere i prodotti alimentari in tutto o in parte.
Qualora i soggetti riceventi non abbiano disponibilità a ricevere, tutto o parte, ne faranno comunicazione entra 3 giorni ai soggetti obbligati che hanno loro offerto i prodotti alimentari o farmaceutici, con dichiarazione in via telematica sul Portale di cui al comma precedente.
Successivamente alla comunicazione di cui al comma precedente, gli operatori alimentari e farmaceutici potranno procedere alla "donazione" a soggetti terzi in stato di indigenza individuati direttamente.

Art. 10
(Portale informatico condiviso)

È istituito, con successivo regolamento attuativo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un Portale informatico condiviso ove i soggetti obbligati e i soggetti riceventi dovranno effettuare tutte le comunicazioni inerenti la cessione. La vigilanza sul Portale informatico condiviso è affidata al Ministero delle politiche agricole e alimentari.
È data delega ad emanare il regolamento attuativo al Ministro delle Politiche agricole e alimentari per la istituzione del Portale e per le modalità di utilizzo che i soggetti obbligati e riceventi dovranno osservare nelle operazioni di cessione di cui all'art. 4 presente legge.

Art. 11
(Disposizioni finali)

L'art 18 primo comma "disposizioni finali" della legge 166 del 19 agosto 2016 è sostituito con "Le cessioni obbligatorie a titolo gratuito di cui all'art.4 della presente legge devono essere documentate sul portale di cui all'art. 10 presente legge con le modalità che verranno stabilite dal regolamento attuativo delegato nei termini del precedente articolo".

 

 

il 16/05/2020
N. M. - Terni
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 8.1
“All’articolo 8 , primo comma, sopprimere le parole” proporzionale alla” e aggiungere dopo le parole “ riduzione della tariffa” le parole “nella percentuale del 30% sulla”
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 0
il 16/05/2020
N. M. - Terni
ha proposto il seguente emendamento:
SUB emendamento 8.100/1
" L’emendamento 8.1 è modificato sostituendo alle parole “nella percentuale del 30% sulla” le parole “ dalla percentuale del 25% al 30%”
Respinto
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 5
  • Contrari: 12
  • Astenuti: 0
il 16/05/2020
N. M. - Terni
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 9.3.bis.1

“in alternativa dell’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, non è esclusa la possibilità di stipulare convenzioni tra soggetti obbligati e soggetti riceventi sulla base del modello di convenzione che verrà individuato dal regolamento ministeriale da emanarsi entro 6 mesi all'entrata in vigore della presente legge"
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge nasce dalla osservazione della ingente quantità di spreco alimentare, della limitatezza delle risorse di fronte alla crescita della popolazione e dell’inquinamento determinato dai processi produttivi.
Il livello di spreco annuo di cibo in Italia è quantificabile in circa 15 miliardi di euro in base ai dati raccolti dall’Osservatorio WASTE WATCHER. Dai dati del progetto Reduce, che è sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ogni individuo spreca circa 146 kg di cibo all’anno, tutto ciò comporta che l’impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO2. Tutto ciò comporta che:
- L’impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO2
- L’impatto ambientale sia di 12,6 milioni di euro all’anno
- L’impatto sociale sia di 1,5 milioni di famiglie in povertà assoluta.
36.000 tonnellate salvate sono 65.400 tonnellate di CO2 equivalente non emesse.
36.000 tonnellate di alimenti sono 72 milioni di pasti.
In Italia lo specifico spreco della filiera produzione/distribuzione è di oltre 3 miliardi e 293 milioni. Nel contempo la soglia di povertà in Italia, secondo i dati ISTAT del 2017 si attesta nel 2018 al 19,4% (era il 20,4% nel 2017), da un minimo del 18,0% nel Centro a un massimo del 20,8% al Sud. Il dato dello spreco, che la “donazione” delle eccedenze può solo in piccola parte ridurre si scontra, anche a livello morale, con la critica situazione delle famiglie povere in Italia. A livello europeo esistono direttive in materia di come la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 851 del 2018 che prevede che gli Stati «riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030». L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU prevede l’Obiettivo Sostenibile n. 2 che è “Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile”.
Tutte queste riflessioni, basate su dati di fonti autorevoli, ci hanno portato a pensare che non sia possibile lasciare ai privati la scelta tra il donare i prodotti in eccedenza o farli diventare rifiuti. Si è considerato, in primo luogo, il fatto che nel 2016 con la cosiddetta legge Gadda n. 166 c’è stata una regolamentazione della materia delle donazioni. La legge viene, dal presente disegno di legge, modificata in parte introducendo “l’obbligo di cedere a titolo gratuito" anziché la facoltà di donare le eccedenze alimentari e farmaceutiche. Viene creato un sistema informatico e di controllo che dia la garanzia che tutte le eccedenze anziché essere sprecate vengano utilizzate da persone in stato di bisogno. Viene creata una piattaforma informatica condivisa sulla quale devono operare da un lato come cedenti, tutti i soggetti detti “cedenti”, cioè gli operatori del settore alimentare già previsti dall'articolo 2 comma, 1 lettera a) della legge 166 del 19 agosto 2016 che saranno dalla presente legge obbligati a cedere a titolo gratuito e dall’altro i “riceventi” cioè i soggetti già previsti dalla stessa legge all’art. 2 comma 1 lettera b).
Tutte le operazioni devono avvenire sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il quale tiene un Albo dei soggetti riceventi, introdotto con l’art. 5 nel quale tutti gli enti riceventi (già previsti dall’art. 2 comma 1 lettera b) della legge 166/16) devono iscriversi. Il Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali provvede alla verifica dei requisiti per la loro iscrizione, al controllo successivo della permanenza di detti requisiti e del rispetto delle finalità dichiarate. Tale Albo garantisce anche il controllo del giusto utilizzo delle eccedenze alimentari evitando che le stesse, anziché essere fruite dai soggetti in stato di bisogno vengano illecitamente reimmessi nel mercato determinando la violazione delle corrette regole della concorrenza nel mercato.
All’art. 9 viene prevista l’ipotesi che le eccedenze non possano essere assorbite completamente dai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 5, in questo caso gli operatori alimentari potranno “donare” le eccedenze a soggetti da loro stessi individuati con le modalità previste attualmente dalla legge 166/16.
È stato inoltre considerato che la cessione obbligatoria a titolo gratuito determina una necessaria diminuzione dei rifiuti e pertanto è stato ridefinito l’art. 17 della legge 166/16 disponendo “l’obbligo” e non la facoltà dei Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità ceduta, debitamente certificata dai soggetti riceventi relativamente al tributo indicato modificando l’art. 1 legge 147/2013 comma 652.
Vengono lasciate salve le altre norme in materia fiscale già introdotte con la 166/2016.

Art. 1
(Finalità)

Con la presente legge si persegue la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici attraverso la cessione obbligatoria a titolo gratuito ad enti iscritti in apposito Albo dei soggetti riceventi tenuto e sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e alimentari e solo in via residuale attraverso la donazione già prevista dalla legge 166/16.

Art. 2
(Obbligo di cessione a titolo gratuito)

L’articolo 1 della legge 19/8/2016 n 166 è modificato alle lettere a) sostituendo a «favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari» le parole: «recuperare le" e alla lettera b) sostituendo a «favorire il recupero e la donazione di" le parole «recuperare i».

Art. 3
(Definizioni)

L’art. 2 della legge 19/8/2016 n 166 lettera b) è sostituito dal seguente «i soggetti riceventi»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo, 4 dicembre 1997 n. 460 inseriti nell’Albo dei Riceventi di cui all’art 5 del presente legge».
È inserita la lettera b bis) "soggetti donanti" operatori del settore alimentare di cui all'art. 2 lettera b) che, avendo esperito tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge attraverso il Portale informatico condiviso non abbiano ricevuto accettazione da alcuno dei soggetti iscritti al Portale e pertanto, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della presente legge possano donare i prodotti a soggetti in stato di bisogno direttamente individuati.
L’art. 2 della legge 19/8/2016 n 166 lettera e) è soppresso.
All’articolo 2 della legge 19/8/2016 n 166 è aggiunto il punto h) «cedente: produttore di eccedenze alimentari e farmaceutiche".

Art. 4
(Cessione gratuita obbligatoria delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà)

L’art. 3 della legge 19/8/2016 n 166 sostituito da:
1. «gli operatori del settore alimentare sono obbligati a cedere a titolo gratuito le eccedenze alimentari ai "soggetti riceventi" di cui all'art. 3 della presente legge i quali devono ritirarle direttamente.
2. I soggetti riceventi, di cui al comma 1, devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano devono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, devono essere ceduti ai soggetti riceventi.
5. È obbligatoria la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti riceventi. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti riceventi o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità sia di dei soggetti cedenti che dei soggetti riceventi, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare".
6. per i soggetti "donanti" di cui all'art. 9 della presente legge di applicano tutte le norma contenute nella legge 166/2016.

Art. 5
(Albo degli Enti riceventi)

Nella legge 19/8/2016 n 166 è inserito l'articolo 3bis:"È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e alimentari, un Albo dei soggetti riceventi nel quale si iscrivono tutti i soggetti indicati nel punto b) art. 2 della legge 166 del 19/8/2016".

Art. 6
(Commissione di coordinamento)

L'articolo 4 della legge 166/2016 è modificato sostituendo all'ultima riga del 3 comma al posto di " possono" "devono essere ceduti ai soggetti riceventi di cui all'Albo introdotto dall'art. 5 presente legge"
All'articolo 8 della legge n 166 del 19/8/2016 è modificata la denominazione "Tavolo di coordinamento" con "Commissione di coordinamento e controllo".
Allo stesso articolo è aggiunto sotto la lettera a) del primo comma il punto 16): "è soggetto deputato alla tenuta dell'albo degli enti riceventi di cui al capitolo 3 della presente legge e provvede alla loro iscrizione, alla loro cancellazione per carenza dei requisiti e per violazione delle finalità di cui all'articolo 2 legge 166/16 come modificato dall'art 3 del presente legge.

Art. 7

All'articolo 15 della legge 166 del 19/8/2016 sotto la lettera b) è sostituita la parola "donazione" con " cessione obbligatoria" di cui all'art. 4 del presente disegno di legge. È aggiunto il comma 2 "la norma si applica anche ai soggetti donanti di cui all'art. 9 presente legge".

Art. 8
(Riduzione tariffa relativa alla tassa sui rifiuti)

Il periodo inserito dalla legge 166 del 19/8/2016 nell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito da "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari obbligate alla cessione a titolo gratuito di cui all'art. 4 del presente disegno di legge, tali beni ai soggetti riceventi o a agli indigenti e alle persone in maggiori condizione di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune deve applicare il coefficiente di riduzione della tariffa nella percentuale del 30% sulla quantità, debitamente certificata dai soggetti riceventi dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di cessione obbligatoria a titolo gratuito.
Si applica la stessa norma per le donazioni regolate dall'art. 9 della presente legge".


Art. 9
(Protocollo di azione)

I soggetti tenuti alla cessione obbligatoria a titolo gratuito di cui all'art. 4 del presente disegno di legge devono individuare uno o più soggetti riceventi inseriti nell'Albo degli enti riceventi di cui all'art. 5 del presente disegno di legge e notificare attraverso il Portale informatico condiviso di cui all'art. 10 del presente disegno di legge al fine di individuare un soggetto ricevente disponibile a ricevere i prodotti alimentari in tutto o in parte.
Qualora i soggetti riceventi non abbiano disponibilità a ricevere, tutto o parte, ne faranno comunicazione entra 3 giorni ai soggetti obbligati che hanno loro offerto i prodotti alimentari o farmaceutici, con dichiarazione in via telematica sul Portale di cui al comma precedente.
Successivamente alla comunicazione di cui al comma precedente, gli operatori alimentari e farmaceutici potranno procedere alla "donazione" a soggetti terzi in stato di indigenza individuati direttamente.
In alternativa dell’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, non è esclusa la possibilità di stipulare convenzioni tra soggetti obbligati e soggetti riceventi sulla base del modello di convenzione che verrà individuato dal regolamento ministeriale da emanarsi entro 6 mesi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Portale informatico condiviso)

È istituito, con successivo regolamento attuativo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un Portale informatico condiviso ove i soggetti obbligati e i soggetti riceventi dovranno effettuare tutte le comunicazioni inerenti la cessione. La vigilanza sul Portale informatico condiviso è affidata al Ministero delle politiche agricole e alimentari.
È data delega ad emanare il regolamento attuativo al Ministro delle Politiche agricole e alimentari per la istituzione del Portale e per le modalità di utilizzo che i soggetti obbligati e riceventi dovranno osservare nelle operazioni di cessione di cui all'art. 4 presente legge.

Art. 11
(Disposizioni finali)

L'art 18 primo comma "disposizioni finali" della legge 166 del 19 agosto 2016 è sostituito con "Le cessioni obbligatorie a titolo gratuito di cui all'art.4 della presente legge devono essere documentate sul portale di cui all'art. 10 presente legge con le modalità che verranno stabilite dal regolamento attuativo delegato nei termini del precedente articolo".

Approfondimento

Approfondimento normativo

La principale normativa riguardante il settore del recupero delle eccedenze alimentari è la cosiddetta Legge Gadda del 19 agosto 2016 n 166. La legge si è posta il fine di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e altro. Per perseguire ciò è necessario l'incremento del recupero e della donazione delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri tipi di prodotti e la promozione delle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulla limitazione degli sprechi e sull'uso consapevole delle risorse. La legge stimola la promozione di comportamenti volti a ridurre gli sprechi alimentari tramite percorsi mirati a una sana alimentazione e a una produzione alimentare eco-sostenibile e la tutela del territorio, del mare e, dunque, dell'habitat naturale. La legge regolamenta le modalità secondo le quali le eccedenze devono essere gestite e cedute dagli enti e dagli operatori del settore alimentare per una finalità a livello umano o animale. La donazione può avvenire agli enti no profit cosiddetti di primo livello (back line) tipo banchi alimentari che non hanno un contatto diretto con gli indigenti ma che hanno una forte capacità di interazione con le aziende produttrici e hanno capacità logistiche come magazzini e mezzi di trasporto e quindi ritirano, stoccano e distribuiscono. Oppure agli enti di secondo livello che ritirano i prodotti da quelli di primo e li distribuiscono agli indigenti tramite pacchi alimentari, mense pronte distribuzione di cibi e bevande con unità di strada.
La legge stabilisce anche una gerarchia del recupero delle eccedenze prima a favore degli indigenti, poi agli animali e infine per il compostaggio; consente la cessione chiarendo che la responsabilità delle operazioni di raccolta e ritiro non è a carico dell’azienda che mette a disposizione i beni (art 3). Amplia la platea dei soggetti a cui donare: non più solo le Onlus, come indicato dalla legge del "Buon Samaritano" n. 155 del 16 luglio 2003, ma anche tutti gli enti pubblici e privati costituiti, senza scopo di lucro per finalità civiche e solidaristiche (art 7). Prevede la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero (art 9). Aumenta di 2 milioni di euro il Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari.
Si aggiunge la presenza di un Tavolo di coordinamento che ha tra le principali funzioni quelle di formulare proposte e pareri per la gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari, per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, nonché quelle di monitorare le eccedenze e gli spechi alimentari.
A livello fiscale il comma 6 dell’articolo 16 della Legge n. 166 del 2016 ha modificato il comma 15 dell’articolo 6 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999. Secondo il nuovo testo, i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, ed i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti, da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle Onlus, ma anche agli enti pubblici ed agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.
Anche riguardo alla tassa sui rifiuti l’art. articolo 17 della Legge n. 166 del 201 prevede che, i Comuni possono applicare una riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, che deve essere debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di cessione gratuita.
Precedente a questa legge è la cosiddetta Legge del Buon Samaritano, Legge n 155, entrata in vigore il 16 luglio del 2003, pensata per incoraggiare le donazioni di cibo pronto e non consumato anche nell’ambito della ristorazione collettiva che altrimenti verrebbe gettato, e per facilitare l’attività delle organizzazioni che distribuiscono pasti e generi alimentari, agli indigenti, in modo gratuito. La norma equipara il “consumatore finale” alle Onlus che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita ai bisognosi sollevandole da tutti quegli adempimenti burocratici che, di fatto, complicano l’assistenza agli indigenti. All’articolo 1 recita “1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti”.
Va anche considerata la normativa riguardante la riforma del terzo settore oggetto della legge106/2016. Attualmente non ancora completamente attuata in quanto sono necessari decreti attuativi ormai prossimi. La ha come obiettivi quelli di 1) favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione, riconoscendone il valore nel rendersi strumento di promozione personale e di partecipazione democratica, di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione. 2) Riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata per concorrere all’accrescimento dei livelli di tutela dei diritti civili e sociali. 3) Favorire e promuovere l’autonomia statutaria degli enti, consentendo la realizzazione delle loro finalità, a tutela dei soggetti coinvolti. 4) Accrescere la coerenza giuridica e la trasparenza delle associazioni. La riforma del Terzo Settore e l’adozione del Codice abroga la normativa relative alle associazioni di promozione sociale L. 383/2000, di volontariato L. 266/91 e delle Onlus art. 10 del D.lgs 460/1997. A differenza della legge quadro sul volontariato che dava rilevanza alla capacità dell’ente di fornire risposte ai bisogni espressi da soggetti “svantaggiati”, oggi ai sensi dell’articolo 5 del Codice, si afferma che le attività praticabili per ottenere lo status di terzo settore, devono rispondere a bisogni di interesse generale e, soddisfatto tale criterio da inserire anche nell’atto costitutivo e nello statuto, la formazione sociale è libera di praticare anche attività diverse (come definite all’articolo 6) nonché di reperire i fondi (articolo 7) per lo svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero attraverso la vendita di beni e servizi. La legge definisce gli enti del terzo settore (ETS) quelle realtà che prima della riforma erano: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso. Possono acquisire lo status tutti gli enti privati, anche in forma societaria, che esercitano, principalmente una delle attività senza scopo di lucro, come indicato all’articolo 5 del codice. L’assunzione della qualifica ETS, comporta degli obblighi tra i quali: l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (istituito e disciplinato ai sensi degli articoli dal 45 al 54 in attesa di decreto attuativo), presentata dal legale rappresentante dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente aderisce, all’ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma dove ha sede l’Ente stesso. Il Decreto prevede l’introduzione di un nuovo regime forfettario ai fini fiscali, un riordino della disciplina afferente alle detrazioni e alle deduzioni in favore di coloro che effettueranno erogazioni benevoli agli enti del terzo settore, nonché agevolazioni degli enti in materia di imposte dirette e indirette e l’accesso ad agevolazioni erogate sotto forma di incentivi fiscali maggiorati, al “social bonus “e ai “Titoli di solidarietà”.
Nell’ambito della materia oggetto del disegno di legge acquistano rilevanza anche atti normativi in ambito europeo. In relazione alla riduzione dei rifiuti l’Unione Europea si è pronunciata particolare all’art 9 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 851 del 2018 che prevede che tutti gli Stati membri adottino delle misure volte ad evitare la produzione di rifiuti e, a differenza del precedente Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, elenca le misure che gli stessi devono adottare in particolare alla lettera g) primo comma prevede che gli Stati « riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria , nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030».La stessa Direttiva nell'allegato IV bis tra gli "esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4 paragrafo 3" pone al n 3 " incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari". In ambito europeo è rilevante anche la normativa riguardante l’igiene degli alimenti: nel 2002 è stato emanato il REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Noto come regolamento generale sulla legislazione alimentare, esso consolida le regole sulla sicurezza di alimenti e mangimi nell’Unione europea (UE) Istituisce inoltre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornisce assistenza per le prove scientifiche e la valutazione di alimenti e mangimi. Il regolamento non riguarda la produzione per uso privato o la manipolazione di alimenti destinati al consumo domestico. La legislazione alimentare si applica a tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione alla trasformazione e al trasporto, fino alla distribuzione e alla fornitura. In particolare le aziende alimentari devono: garantire la tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare in tutte le fasi della produzione e della distribuzione; ritirare immediatamente gli alimenti e i mangimi dal mercato o richiamare i prodotti già forniti, nel caso in cui vengano considerati dannosi per la salute; informare le autorità preposte e i consumatori, se necessario. Sempre in ambito di igiene degli alimenti il REGOLAMENTO 852/04 dell’Unione europea (UE) mira a garantire l’igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di produzione, dalla fase della produzione primaria (principalmente l’agricoltura, la caccia o la pesca) al consumatore finale. La presente normativa dell’UE non riguarda le questioni relative alla nutrizione, alla composizione, alla qualità, alla produzione o alla preparazione di cibi in ambito domestico. Il principio fondamentale è che tutti coloro che lavorano nel settore alimentare devono garantire prassi igieniche in ogni fase del processo di produzione. Altro regolamento, il REGOLAMENTO 853/04 mira a garantire l’igiene degli alimenti di origine animale stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. È un obiettivo fondamentale del pacchetto igiene della legislazione dell’Unione europea relativa ai prodotti alimentari del 2004.Il regolamento è volto a garantire un alto livello di sicurezza alimentare e di salute pubblica. Integra il REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le cui disposizioni si riferiscono principalmente al riconoscimento degli operatori del settore.Va infine considerato che si deve ragionare tenendo conto soprattutto dell’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU. L ’Obiettivo Sostenibile dello Sviluppo (SDG) delle Nazioni Unite n. 2 è “Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile”. La lotta allo spreco di risorse alimentari deve essere pertanto un mezzo per raggiungere questo obiettivo.

 

Approfondimento tematico

Nella raccolta dei dati relativi allo spreco alimentare abbiamo visionato fonti rilevanti per individuare la situazione sia globale che italiana sulla dimensione del fenomeno e sui danni che esso produce.
Dal SITO FAO emerge che:
- il14% del cibo mondiale è perso lungo la catena dal punto di raccolta al livello di vendita al dettaglio;
- nel 2011 si è perso il 30% del cibo globale.
La maggior perdita di cibo proviene dall’Asia centrale essendo circa il 20%.
La minor perdita di cibo proviene dall’Australia essendo circa il 5%.
Del cibo PERSO:
i cereali sono l’8%, la frutta e verdura sono il 20%, i prodotti animali sono il 12%, le radici i tuberi e piante oleaginose sono il 25%, “altro” è il 10%.
La perdita di cibo ha anche un forte impatto ambientale poiché per la produzione di cibo vengono sfruttate molte delle risorse fondamentali per il mondo e vengono prodotti composti molto inquinanti.
La produzione di carne animale sfrutta il 60% del consumo della terra mondiale; la produzione di cereali e legumi sfrutta il 70% del consumo di acqua mondiale e la perdita e lo spreco di risorse costituiscono circa il 60% di carbonio prodotto.
IN ITALIA dai dati dell’OSSERVATORIO WASTE WATCHER risulta che:
- Lo spreco annuo di cibo in Italia è quantificabile in circa 15 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi fanno parte della sfera quotidiana. (toogoodtogo.it, è un’associazione che combatte gli sprechi di cibo in tutto il mondo).
- Nel servizio di ristorazione delle mense scolastiche italiano vengono sprecati circa 120 grammi a bambino ogni giorno ovvero circa il 22% di tutto il cibo procurato.
- Nel 2019 ogni famiglia ha sprecato mediamente 6,6 euro ogni settimana per un totale di 8,4 miliardi.
- Nel 2020 ogni famiglia ha sprecato mediamente 4,9 euro a settimana per un totale di 6,5 miliardi.
- Tra il 2019 e il 2020 c’è stato un calo dello spreco del 25% (circa 1,9 miliardi).
- Lo spreco della filiera produzione/distribuzione è di oltre 3 miliardi e 293 milioni.
- Secondo l’Oms con un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca si potrebbero salvare circa 3 milioni di vite.
Altri dati rilevanti sono stati raccolti dal sito (www.sprecozero.it)e riguardano il progetto Reduce che è sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e si propone di contribuire alla prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari a livello nazionale. Il progetto ha analizzato il pensiero degli italiani riguardo lo spreco alimentare:
- 7 italiani su 10 (il 66%) ritengono ci sia una connessione precisa fra spreco alimentare, salute dell’ambiente e dell’uomo;
- al momento di acquistare il cibo l’attenzione agli aspetti caratterizzanti della salubrità del cibo e del suo valore per l’impatto sulla salute – così come agli elementi di sicurezza alimentare – incide in maniera determinante per 1 italiano su 3, il 36%.
- L’etichetta resta riferimento primario (40%), insieme alla stagionalità dei prodotti (35%) e alle informazioni preventive (20%). Meno significativa, per questa fascia di cittadini, l’attenzione ai prodotti bio (14%).
- Nel 2020 è aumentata del 57% la consapevolezza riguardo gli sprechi alimentari (rispetto agli ultimi anni).
A livello globale sprechiamo 1/3 di tutto il cibo che viene prodotto (1,3 miliardi di tonnellate di cibo).
- 45% di verdura
- 30% di cereali
- 35% di pesce
- 20% di carne
- 20% latticini
In Italia a persona si sprecano circa 146 kg di cibo, tutto ciò comporta che:
- L’impatto ambientale sia di 13 milioni di tonnellate di CO2
- L’impatto ambientale sia di 12,6 milioni di euro all’anno
- L’impatto sociale sia di 1,5 milioni di famiglie in povertà assoluta
36.000 tonnellate salvate sono 65.400 tonnellate di CO2 equivalente non emesse.
36.000 tonnellate di alimenti sono 72 milioni di pasti.
Tutti questi dati stridono con il livello di povertà che si rileva nel mondo e in particolare in Italia.
A livello mondiale dal sito FAO si legge che nel 2018 circa 820 milioni di persone non hanno avuto cibo a sufficienza, rispetto agli 811 milioni dell'anno precedente.
Riguardo alla situazione italiana sito ISTAT si legge “Nel 2018, si stimano oltre 1,8 milioni di famiglie in povertà assoluta (con un’incidenza pari al 7,0%), per un totale di 5 milioni di individui (incidenza pari all’8,4%). Non si rilevano variazioni significative rispetto al 2017 nonostante il quadro di diminuzione della spesa complessiva delle famiglie in termini reali. In gran parte questo si deve al fatto che soltanto le famiglie con minore capacità di spesa (a maggiore rischio di povertà) mostrano una tenuta dei propri livelli di spesa, con un conseguente miglioramento in termini relativi rispetto alle altre. Al netto dell’inflazione registrata nel 2018 (in media nazionale pari a +1,2%), utilizzando, quindi, gli indici 2017 di prezzo nel calcolo delle soglie, l’incidenza complessiva in termini di famiglie sarebbe stata pari a 6,8%. L’intensità della povertà, cioè quanto la spesa mensile delle famiglie povere è mediamente sotto la linea di povertà in termini percentuali, ovvero “quanto poveri sono i poveri”, si attesta nel 2018 al 19,4% (era il 20,4% nel 2017), da un minimo del 18,0% nel Centro a un massimo del 20,8% al Sud. Le famiglie in condizioni di povertà relativa nel 2018 sono stimate pari a poco più di 3 milioni (11,8%), per un totale di individui di quasi 9 milioni (15,0%). Rispetto al 2017, il fenomeno si aggrava nel Nord (da 5,9% al 6,6%), in particolare nel Nord-est dove l’incidenza passa da 5,5% a 6,6%. Il Mezzogiorno, invece, presenta una dinamica opposta (24,7% nel 2017, 22,1% nel 2018), con una riduzione dell’incidenza sia nel Sud (da 24,1% a 22,3%) sia nelle Isole (da 25,9% a 21,6%). A livello individuale, il lieve calo in media nazionale (da 15,6% a 15,0%) è sintesi di dinamiche contrastanti nelle ripartizioni (da 7,4% a 8,6% nel Nord-est; da 30,8% a 25,7% nelle Isole). Su scala territoriale, Calabria (30,6%), Campania (24,9%) e Sicilia (22,5%) si confermano le regioni con la maggiore incidenza”. Questi dati mostrano che dall’ultima statistica visionabile 9 milioni di individui vivono “sotto la linea di povertà” e ciò si scontra vistosamente con il fatto che ad oggi molto del cibo consumabile viene ancora gettato.
Va anche considerata che a livello mondiale c’è una crescita della popolazione, i dati che si possono guardare in tempo reale dal sito WORLDOMETER mostrano che ad oggi c’è un incremento della popolazione mondiale di quasi 16 milioni di persone con una popolazione complessiva di oltre 7770180000 persone. La comparazione di tutti questi dati relativi agli sprechi, ai danni all’ambiente all’alto livello di povertà in Italia e nel Mondo e alla crescita costante della popolazione deve far pensare che i bisogni continueranno a crescere e pertanto “nulla dovrà andare più sprecato”.