Disposizioni per ridurre e disincentivare l’uso di plastiche monouso e promuovere l’utilizzo di stoviglie compostabili/biodegradabili derivanti da materiale di canapa sativa

  • Pubblicato il 20 Aprile 2020
  • da Ipssart Teano Cellole, Cellole (CE)
Disposizioni per ridurre e disincentivare l’uso di plastiche monouso e promuovere l’utilizzo di stoviglie compostabili/biodegradabili derivanti da materiale di canapa sativa

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:

     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:

     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

art. 1

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:

     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:

     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

art. 1

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:

     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:

     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.

La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D. Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

art. 1
(Promozione di imprese a sostegno di giovani, agricoltura ed ambiente)

1.    La presente legge intende offrire un'opportunità di impresa agricola e di trasformazione ai giovani disoccupati in possesso di titolo di studio specifico.
2.    La presente legge, inoltre, promuove la cultura dello sviluppo compatibile attraverso l'incremento dell'utilizzo di materiale biodegradabile nel settore ristorativo ed alberghiero di derivazione dalla lavorazione della canapa sativa

art. 2
(Campo di applicazione)

1.    L'impresa deve svolgere attività di: coltivazione e lavorazione di canapa sativa in modo conforme alla L. 242/2016.
2.    Le imprese devono essere costituite per almeno il 75% da giovani che, senza distinzione di sesso, non abbiano superato i 35 anni e che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o di una laurea.

art. 3
(Definizioni: specifica utilizzo di stoviglie compostabili o biodegradabile in canapa sativa)

1.    Alla lettera c) art 178 bis D.lgs. 152/2006 viene aggiunto “progettazione dei prodotti e degli imballaggi volta a ridurne l’impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita, prevedendo che a tal fine ciascun bene di stoviglie destinato all’utilizzo presso uffici pubblici, privati, scuole, luoghi di aggregazione, manifestazioni pubbliche, sagre, mense e fiere, sia realizzato in materiale compostabili/biodegradabili derivanti da materiale di canapa sativa”.


art. 4
(Misure di sostegno alle imprese giovanili)

1.    Il Ministero dell‘Ambiente, il Ministero per l’Agricoltura e il Ministero dello sviluppo economico, con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, definiscono le modalità di finanziamento delle imprese giovanili di coltivazione e lavorazione della canapa sativa.  
2.    Tramite appositi canali telematici, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura ed il Ministero dello sviluppo economico forniscono tutte le informazioni tecniche e i necessari supporto per orientare i giovani per la costituzione dell’impresa e start-up.

art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

il 11/05/2020
L. R. - Cellole (ce)
ha proposto il seguente emendamento:
2.1
L’impresa deve svolgere attività di: coltivazione e lavorazione di canapa sativa in modo conforme alla L. 242/2016; nonchè attività di riciclo e recupero del materiale attraverso un sistema di smaltimento differenziato del prodotto.
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/05/2020
G. L. - Caserta
ha proposto il seguente emendamento:
2.1.1
L’impresa deve svolgere attività di: coltivazione e lavorazione di canapa sativa in modo conforme alla L. 242/2016; nonchè attività di riciclo e recupero delle stoviglie e materiale in canapa statica utilizzato attraverso un sistema di smaltimento differenziato del prodotto
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 12
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un rilancio per l’agricoltura, da sempre settore di importanza strategica per il nostro territorio, attraverso agevolazioni volti ad orientare i produttori e consumatori verso colture che siano ecosostenibili ed in grado di garantire un reddito agli agricoltori e proseguire l’iter comportamentale e culturale di azzerare l’uso di plastica e altri materiali fonti di inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo di stoviglie, imballaggi in materiale derivante da “canapa sativa”. La Canapa Sativa è una pianta a ciclo primaverile-estivo appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, la canapa offre ampie possibilità di utilizzazione in campo industriale:
-     le fibre lunghe per la produzione di tessuti, abbigliamento e arredo;
-     le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia;
-     lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per la produzione di energia;
-     il canapulo, ottenuto dalla prima trasformazione delle paglie di canapa, oltre alla bioedilizia, può essere impiegato come materiale per la disoleazione di acque inquinate;
-     il seme decorticato è impiegata nei settori della cosmetica, dell'alimentazione e della farmaceutica.
La canapa, inoltre, rappresenta la classica coltura da “rinnovo” in grado di migliorare, con ridotti input energetici e chimici, la struttura del terreno e di contrastare la diffusione di piante infestanti senza ricorrere all’utilizzo di erbicidi di sintesi. Particolarmente diffusa su gran parte del territorio nazionale fino alla metà del secolo scorso, quando se ne coltivavano oltre cento mila ettari, attualmente la coltivazione della canapa nel nostro Paese impegna poco più di mille ettari. Gli innumerevoli campi di applicazione della canapa sembra siano apprezzati nel resto dei paesi europei, dove se ne coltivano: otto mila ettari in Francia, tre mila ettari in Germania e circa mille ettari nell’Europa dell’Est. La crescente richiesta da parte dei consumatori dei derivati della canapa, soprattutto in campo cosmetico e dietetico, ma anche ai fini della realizzazione di imballaggi biodegradabili fa della filiera della canapa un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo. Con il D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” viene disciplinata la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga". Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
L’art. 178 del citato decreto dispone: "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”
Con la L. 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, è stata regolamentata la materia con norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. La citata legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
L’esistenza stessa di un imballaggio è indissolubilmente legata alle caratteristiche del prodotto a cui è destinato, alla sua filiera di produzione, confezionamento e distribuzione e ad eventuali requisiti normativi e di sicurezza, ad esempio per gli imballaggi destinati a contenere alimenti. Il miglior imballaggio poco può fare per migliorare un pessimo prodotto, ma un pessimo imballaggio o nessun imballaggio possono compromettere irreparabilmente le caratteristiche e la sicurezza del miglior prodotto. Proprio perché le aziende che producono o utilizzano imballaggi sono gli unici soggetti in grado di prendere decisioni informate su quale possa essere il miglior imballaggio per uno specifico prodotto in uno specifico contesto, il sistema consortile non ha il potere di intervenire direttamente nelle scelte delle aziende, ad esempio “vietando” alle aziende di realizzare un imballaggio che non può essere avviato a riciclo o imponendo l’utilizzo di un imballaggio riutilizzabile in sostituzione di uno monouso. Può tuttavia utilizzare le leve a disposizione per orientare le scelte delle aziende verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio e la realizzazione di imballaggi di più facile selezione ed avvio a riciclo. La proposta di legge si pone all’interno dei principi della tutela ambientale e della ricerca di materiale biodegradabile che possa innestare nel settore ristorativo - alberghiero l’utilizzo virtuoso delle stoviglie e materiali derivanti dalla lavorazione della “canapa sativa”.

Art. 1
(Promozione di imprese a sostegno di giovani, agricoltura ed ambiente)

1.    La presente legge intende offrire un'opportunità di impresa agricola e di trasformazione ai giovani disoccupati in possesso di titolo di studio specifico.
2.    La presente legge, inoltre, promuove la cultura dello sviluppo compatibile attraverso l'incremento dell'utilizzo di materiale biodegradabile nel settore ristorativo ed alberghiero di derivazione dalla lavorazione della canapa sativa

Art. 2
(Campo di applicazione)

1.    L’impresa deve svolgere attività di: coltivazione e lavorazione di canapa sativa in modo conforme alla L. 242/2016; nonché attività di riciclo e recupero delle stoviglie e materiale in canapa statica utilizzato attraverso un sistema di smaltimento differenziato del prodotto.
2.    Le imprese devono essere costituite per almeno il 75% da giovani che, senza distinzione di sesso, non abbiano superato i 35 anni e che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o di una laurea.

Art. 3
(Definizioni: specifica utilizzo di stoviglie compostabili o biodegradabile in canapa sativa)

1.    Alla lettera c) art 178 bis D.lgs. 152/2006 viene aggiunto “progettazione dei prodotti e degli imballaggi volta a ridurne l’impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita, prevedendo che a tal fine ciascun bene di stoviglie destinato all’utilizzo presso uffici pubblici, privati, scuole, luoghi di aggregazione, manifestazioni pubbliche, sagre, mense e fiere, sia realizzato in materiale compostabili/biodegradabili derivanti da materiale di canapa sativa”.


Art. 4
(Misure di sostegno alle imprese giovanili)

1.    Il Ministero dell‘Ambiente, il Ministero per l’Agricoltura e il Ministero dello sviluppo economico, con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, definiscono le modalità di finanziamento delle imprese giovanili di coltivazione e lavorazione della canapa sativa.  
2.    Tramite appositi canali telematici, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Agricoltura ed il Ministero dello sviluppo economico forniscono tutte le informazioni tecniche e i necessari supporto per orientare i giovani per la costituzione dell’impresa e start-up.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Approfondimento

Approfondimento normativo

La legge 2 dicembre 2016, n. 242, reca “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.

Le finalità specificamente perseguite dalla novella sono indicate dall'art. 1, comma 1, ove si afferma che la legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Il comma 2, dell'art. 1 cit., stabilisce poi che la nuova legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La ratio e l'ambito applicativo dell'intervento normativo del 2016 sono ulteriormente delineati (e chiaramente definiti) dalle fonti sovranazionali richiamate dal legislatore nazionale. Il riferimento è:

  1. alla Direttiva U.E. 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE). L'art. 17, della citata Direttiva, stabilisce che conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà;
  2. al Regolamento U.E. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, recante Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, all'art. 32, paragrafo 6, stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili (per i pagamenti agli agricoltori nell'ambito del regime di sostegno agli agricoltori) solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%;
  3. all'art. 9 del Regolamento U.E. 639/2014, il quale integrando il Regolamento U.E. 1307/2013, riguardante la produzione di canapa, stabilisce che, ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del Regolamento U.E. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della Direttiva U.E. 2002/53.

È evidente che la Direttiva U.E. 2002/53 riguarda le sementi e stabilisce quali possano essere ammesse alla coltivazione, secondo il richiamato catalogo, comprendente le sementi di Canapa Sativa L. utilizzabili nell'Unione Europea. E proprio il descritto ambito agroindustriale della Direttiva che, per un verso, chiarisce e delimita la portata delle disposizioni che promuovono la coltivazione della cannabis sativa L., nell'Unione Europea; e, per altro verso, ne garantisce la coerenza con un altro strumento sovranazionale, vale a dire la decisione quadro U.E. 2004/757, recante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Detta Decisone Quadro, infatti, nel delineare le condotte connesse al traffico di stupefacenti che gli Stati membri dell'Unione europea sono chiamati a configurare come reati, richiama espressamente la coltura della «pianta della cannabis» (art. 2, comma 1, lett. b); ed il testo normativo precisa che sono escluse dal campo di applicazione della medesima decisione quadro le condotte tenute dai loro autori esclusivamente ai fini del loro consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Deve, pertanto, rilevarsi che la coltura agroindustriale della cannabis, connessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere sulla base della Decisione Quadro.

5.1. La legge n. 242 del 2016, collocandosi dichiaratamente nell'alveo del settore merceologico, regola e promuove la coltivazione industriale di determinate varietà di canapa, quale coltura in grado di soddisfare le esigenze del settore agro industriale, che involgono la riduzione del consumo dei suoli ed il contrasto alla desertificazione. Le ricordate indicazioni sulle finalità perseguite dalla legge n. 242 del 2016, contenute nell'art. 1, consentono di effettuare il corretto inquadramento sistematico della materia regolata dalla novella e di definire i suoi rapporti con la vigente disciplina di settore, raccolta nel Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La legge n. 242 del 2016, infatti, intende promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della Canapa sativa L. e, a tal fine, ha dettato disposizioni volte a incentivare la coltivazione delle varietà di canapa ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che si collocano esattamente nell'ambito delle coltivazioni di canapa per la produzione di fibre o per altri usi industriali. In realtà, dette coltivazioni sono già previste dall'art. 26, comma 2, T.U. stup., il quale già contiene la richiamata eccezione al divieto di coltivazione della canapa nel territorio nazionale. Come si è visto, la norma seleziona le piante la cui coltivazione è vietata, rinviando all'art. 14, comma 1, lett. b), T.U. stup., che, nel dettare i criteri per la formazione delle tabelle, prevede un'eccezione per la «canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali». La coltivazione industriale di cannabis sativa promossa dalla legge 242 del 2016, rientra, cioè, tra le coltivazioni di canapa per la produzione di fibre o di altri usi industriali, diversi da quelli farmaceutici, per le quali non opera il divieto di coltivazione di cui all'art. 26, d.P.R. n. 309/1990.

Approfondimento tematico

Ogni scelta nella programmazione di soluzioni di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani necessita di un livello approfondito di conoscenza delle quantità prodotte e della loro composizione. Risulta, quindi, importante suddividere il rifiuto nelle diverse classi merceologiche, in quanto solo in questo modo è possibile intervenire nella maniera più opportuna.
A partire dal 2021 in Europa potrebbe essere vietata la vendita di articoli in plastica monouso, come posate, cotton-fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande, bastoncini per palloncini, articoli di plastica (sacchetti, imballaggi, contenitori per fast-food in polistirolo espanso). I prodotti soggetti alle misure della commissione e del parlamento dell’Unione Europea costituiscono il 70 per cento di tutti i rifiuti marini. Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera.
- Eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori e sostituire la fornitura con distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica.
- Eliminare gli oggetti di plastica monouso come bicchieri, cucchiaini, cannucce e palette di plastica.
- Limitare la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo (merendine, biscotti, succhi di frutta confezionati).
- Fornire o invitare studenti, docenti e personale tecnico a portare una propria tazza o borraccia per consumare bevande calde e fredde.
-     Non utilizzare plastica monouso durante eventi e/o riunioni
- Promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica tra studenti, docenti e personale tecnico
- Farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre Università - l'installazione di dispenser di acqua (senza bicchieri di plastica) nelle aree pubbliche, all’interno dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali
-     la distribuzione di borracce personalizzate
-     l’installazione di macchine del caffè con bicchieri di carta e con l’opzione “senza erogazione del bicchiere”, incentivando l’utilizzo di tazze personali.
La Direttiva europea che mette al bando le stoviglie di plastica monouso dal 2021 rischia di colpire un settore florido dell’industria italiana. Secondo i dati di Pro-mo, il gruppo che fa parte di Unionplast, le aziende che realizzano piatti, bicchieri, posate e accessori usa e getta danno lavoro a quasi 3000 persone e fatturano ogni anno tra gli 850 milioni e il miliardo di euro. Nell’ambito delle stoviglie monouso gli italiani sono i primi consumatori ma anche i primi produttori in Europa, con una quota di export del 30%.
Questa realtà sembra destinata a subire un duro colpo: la direttiva europea 2019/904 infatti stabilisce che dal 2021 non potranno più essere immessi sul mercato posate, piatti, cannucce, aste per palloncini, recipienti per alimenti e per bevande. Al loro posto dovranno essere usati oggetti compostabili. Una misura drastica che l’Europa ha preso per contrastare il fenomeno del “marine litter”, cioè la presenza massiccia di rifiuti plastici nei mari di tutto il mondo. Oggetti che mettono a rischio gli ecosistemi, la fauna marina ma anche la nostra salute, dal momento che le microplastiche vengono ingerite dai pesci che vengono consumati anche dall’uomo. La Direttiva, che non comprende le bottiglie di plastica (per quelle è stato però fissato un obiettivo di raccolta del 90% entro il 2029 e dovranno essere usati materiali riciclati al 30% entro il 2030) è stata già anticipata da diverse istituzioni ed enti locali già nel corso dell’estate 2019. Il caso più eclatante è quello della regione Puglia che ha vietato su tutti i lidi del suo territorio oggetti di plastica, bottiglie comprese. Una ordinanza sospesa dal Tar della Puglia ma tornata di nuovo in vigore dopo che il Consiglio di Stato aveva sconfessato il tribunale amministrativo. Reinventarsi non è facile. Per scacciare la imminente crisi il comparto cominciato a produrre stoviglie in materiali alternativi. Alcune aziende hanno cominciato processi di diversificazione verso altri materiali, soprattutto bioplastiche (le più affini alle plastiche tradizionali per lavorabilità), e in alcuni casi fibre vegetali tra cui la “canapa sativa”. Le virtù dei materiali alternativi, sia tradizionali sia di nuova concezione, rendono immaginabile un sistema progressivamente in grado liberarsi dalla plastica di origine fossile. La canapa (in questo caso, gli scarti della sua lavorazione industriale) è totalmente organica, compostabile e biodegradabile. Se la canapa come ‘plastica’ è ancora una realtà di nicchia, i motivi non dipendono dalle sue proprietà meccaniche e strutturali, ma da una produzione ancora circoscritta e in concorrenza con quella di altre biomasse (derivate, ad esempio, da grano, mais o barbabietola); soprattutto, dalla ‘ragion di mercato e dagli interessi che la muovono. La bio plastica ottenuta dalla canapa è già una realtà da diversi anni. Peccato che siano ancora in pochi a parlarne e che questo materiale – 100% naturale, biodegradabile e non inquinante - sia ancora così poco diffuso. Realizzata con le fibre provenienti dalla canapa legale, la plastica di canapa è oggi utilizzata negli Stati Uniti - e in diversi altri Paesi del mondo – sia nel settore delle automobili, sia in tanti altri ambiti differenti, come quello dell’elettronica, abbigliamento e accessori per la persona, edilizia, arredamento e decorazione e perfino nella produzione di giocattoli. La plastica dalla canapa ha tutte le caratteristiche per sostituire la plastica tradizionale, mettendo quindi fine allo sfruttamento e all’uso di risorse minerarie, come il petrolio, e sostanze chimiche estremamente dannose sia per l’ambiente che per l’uomo. Dalle piante di canapa legale si ottiene, infatti, una plastica atossica, ecocompatibile e riciclabile, perché non è tossica, è più resistente della plastica di utilizzo comune (è stato calcolato che la sua resistenza è 10 volte superiore addirittura rispetto all’acciaio) ed è perfettamente adatta alla conservazione di alimenti, perché non contiene sostanze nocive, come ad esempio – l’acido polilattico, ma utilizza polimeri naturali già impiegati in ambito industriale, tra i quali ricordiamo l’amido di mais, l’amido di riso e la barbabietola da zucchero.