Integrazione e tutela nel mondo del lavoro per i migranti

  • Pubblicato il 08 Aprile 2019
  • da IIS "Giuseppe Torno", Castano Primo (Milano)
Integrazione e tutela nel mondo del lavoro per i migranti

Onorevoli Senatori,
abbiamo sentito la necessità di discutere allo scopo di pervenire ad una proposta di legge che contribuisca all’integrazione sociale di coloro che vengono genericamente definiti “richiedenti asilo”: donne e uomini che ai nostri occhi sono, ancora nel XXI° secolo, costretti a fuggire da situazioni di instabilità. Tale condizione li espone a pericoli per la loro incolumità personale che dipendono da situazioni politico-economiche molto gravi con effetti di impoverimento radicale riguardante la carenza di beni di prima necessità; da una situazione geo-politica che non offre loro alcuna garanzia di vita all’interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà irrimediabili).
Il diritto di asilo è già stato riconosciuto e garantito da svariate fonti nazionali e internazionali quali, solo a titolo esemplificativo, citiamo la Dichiarazione dei diritti universali dell’Uomo, la Convenzione di Ginevra e l’art.10 della nostra Costituzione; il nostro intento, pertanto, non consiste specificamente nel ribadire un diritto già ampiamente riconosciuto, bensì nel concedere ulteriori garanzie ai soggetti  richiedenti protezione nel nostro paese, affinché essi possano condurre una vita più dignitosa e più integrata nel nostro contesto
sociale.
L’obiettivo che si prefigge la nostra proposta è quello di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a tutti coloro che si trovano nel nostro territorio in attesa di ricevere il riconoscimento del diritto di asilo; ciò al fine, non solo di migliorare le loro condizioni di vita e offrire loro quella dignità che è subordinata allo svolgimento di una “attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 Costituzione Italiana), ma anche di garantire alla società un maggior grado di sicurezza, bisogno oggi sentito fortemente da tutta la collettività.
E’ nostra convinzione, infatti, che, per prevenire la commissione di reati, e quindi ridurre la percezione di insicurezza oggi così elevata nelle popolazione, sia opportuno non solo intervenire con provvedimenti repressivi e/o punitivi ma soprattutto con misure di accoglienza che maggiormente permettano agli stranieri l’integrazione, quali la conoscenza della lingua italiana, la formazione  professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro.
Auspichiamo che la nostra proposta venga accolta e discussa nella sede parlamentare, al fine di pervenire alla approvazione di un testo che, a nostro avviso, contribuirebbe ad un notevole passo avanti nella gestione delle politiche migratorie in particolare nell’ottica di un futuro nel quale gli spostamenti dei popoli saranno fenomeni sempre più intensi e impossibili da impedire.
Per questi ragioni si è deciso di modificare e integrare o seguenti articoli: art.25 e art. 26 del DL 251 19/11/2007 e art.22 del DL 142 18/08/2015, in accordo con la sentenza della cassazione 4455 del 2018 in materia di protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale.


Art. 1
Modifica dell'art.22 del DL 142 18/08/2015 al comma 2, nei seguenti termini:
2. ((COMMA ABROGATO))
2 bis.
Possibilità di conversione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in accordo con la sentenza della Corte di cassazione 4455 del 2018 con la compresenza dei seguenti casi:
- Certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello A2 tramite certificazione CELI;
- Necessitata presenza di contratto di lavoro subordinato nelle seguenti forme: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato o a termine, contratto di somministrazione, contratto a chiamata, lavoro accessorio, apprendistato, part-time oppure partecipazione a tirocini o stage lavorativi.


Art.2
Integrazione del DL 251 19/11/2007 all’art.26, comma 2 e 3:
2-bis.
Tale diritto viene esteso a coloro che, in seguito a formale richiesta, risultano in attesa di attestazione dello status di rifugiato o dello  status di protezione sussidiaria; la partecipazione alla suddetta formazione, è subordinata alla frequentazione dei corsi previsti dall’art 25, comma2-ter, così come modificato dalla presente legge.
2-ter.
I comuni hanno il compito di organizzare suddetti corsi e l’obbligo di vigilare su di essi al fine di garantire il loro corretto svolgimento.
Regioni province e comuni devono collaborare con le comunità e le imprese presenti sul territorio al fine di favorire l’integrazione del richiedente o possessore dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
3-bis.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.


Art.3
Modifica dell'art 26
È consentito al titolare dello stato di rifugiato L’accesso al pubblico impiego con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’unione europea.
Si estende tale diritto al richiedente lo status di rifugiato o al richiedente lo status di protezione sussidiaria nei soli casi in cui:
Il richiedente sia in possesso di certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana (CELI livello A2).
Il richiedente abbia conseguito un corso di cittadinanza e costituzione debitamente fornito dallo stato (Le specifiche saranno integrate nella bozza definitiva).
Il richiedente abbia conseguito un periodo di stage lavorativo presso un’azienda del territorio per un periodo minimo di sei mesi.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il gruppo di lavoro, composto da circa 25 fra studenti e studentesse delle quarte dei diversi indirizzi di studio della scuola, ha partecipato alla stesura del Disegno di Legge in calce prendendo dapprima in esame la normativa in materia di Immigrazione di recente approvazione (DL 132 del 1° dicembre 2018) e i precedenti DDLL 142 del 18/8/2015 e 251 del 19/11/2007.

Approfondimento tematico

Il gruppo di lavoro si è confrontato sulle tematiche relative all’integrazione di soggetti stranieri arrivati in Italia dopo aver abbandonato i loro paesi a causa di condizioni socio-politiche ed economiche particolarmente difficili.
Il focus è basato sull’idea che il loro inserimento nel mondo del lavoro possa migliorare l’integrazione sociale e di conseguenza ridurre la percezione di insicurezza nella popolazione.
A questo punto, per definire i vari articoli del disegno di legge, il gruppo ha richiesto la collaborazione dei docenti di diritto della scuola; è stato inoltre contattato un avvocato specializzato in Diritto del Lavoro e politiche sociali nell’ambito dei progetti di Istituto per “Cittadinanza e Costituzione” rivolti alle classi quinte.