Disposizioni fiscali per incentivare la produzione e la domanda di opere d’arte contemporanea nel territorio della Repubblica Italiana

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da I.T.E.T. "A. de Viti de Marco", Triggiano (Bari)
Disposizioni fiscali per incentivare la produzione e la domanda di opere d’arte contemporanea nel territorio della Repubblica Italiana

Onorevoli Senatori! - Questo provvedimento, utilizzando la leva fiscale come strumento di politica economica applicato al settore della creatività artistica e della formazione intellettuale, mira a conseguire significativi progressi sul livello culturale medio del Paese.
Si tratta, ovviamente di una bozza esemplificativa, in cui si apre il discorso a tutto l’ambito della cultura. Ma è evidente che, almeno nella prima fase applicativa, potrà essere opportunamente tarato su particolari categorie svantaggiate o meritevoli (quali giovani artisti).
Rappresenta un rimedio di valore strutturale ed organico all’attuale stato di crisi del settore, capace di assorbire e compenetrare le diverse istanze che da più parti provengono, dirette verso l’assunzione di interventi placebo o non risolutivi, quali forme varie di assistenze, defiscalizzazioni, ecc.
L’obiettivo è dotare di propellente la domanda di beni e servizi di rilevanza culturale, ingenerando un meccanismo virtuoso di ripresa degli investimenti di settore, capace di resuscitare artisti e gallerie d’arte di piccola dimensione, da sempre espressione di una intellettualità libera e concludente.
Si intende fornire uno stimolo all’acquisto di opere d’arte contemporanea, avvicinando tutti gli strati della popolazione, soprattutto i più giovani, per aprire la strada ad un mercato autonomo, emancipato dai condizionamenti, finalmente fondato sulla legge della qualità dei beni offerti e dei servizi resi, per riequilibrare lo status quo che attualmente presenta, come in altri settori dell’economia, il ribadirsi dei privilegi in favore delle grandi imprese, super gallerie e finanza, che restano le sole beneficiarie di un mercato dell’arte ancora in larga parte oscuro.
La presente legge può declinarsi in opzioni alternative: consente all’utente privato di opere d’arte contemporanea di sottrarne il relativo costo dalla base imponibile, ai fini del calcolo dell’IRPEF, ovvero di realizzare un risparmio nell’acquisto, ovvero di comprare ad un prezzo inferiore, senza incidere sull’imposta ma, come detto, sulla base imponibile, conseguendo lo stesso risultato concreto previsto per i professionisti e gli imprenditori.
Secondo questo meccanismo, la domanda aumenterà naturalmente, con un primo positivo effetto di maggiore diffusione delle opere d’arte contemporanea. Ciò, indurrà ad una nuova spinta produttiva (aumento dell’offerta, aumento degli offerenti) che, tenuto conto del sovra-dimensionamento di molte imprese italiane, (soprattutto meridionali) che operano nel settore culturale, comporterà il ridursi dei costi unitari a loro carico (i costi fissi, per un certo periodo, rimarranno gli stessi degli attuali).
L’afflusso di nuove risorse libererà gli investimenti, l’ingresso sul più appetibile mercato di nuove aziende, anche estere, oltre a nuova occupazione, creerà l’incremento della concorrenza. Aumentando la concorrenza, si genererà una corsa alla qualità ed alla diversificazione dei prodotti in commercio.
Poiché i costi per l’acquisto di detti beni e servizi saranno deducibili, l’acquirente avrà l’interesse di esigere dalla controparte l’emissione delle fatture o scontrini, documenti necessari per giustificare la detrazione medesima. Ciò consentirà di far emergere il sommerso, che tanta parte ha nel settore, creando un aumento di gettito, grazie anche alla maggiore sostenibilità del costo fiscale per le imprese e gli operatori, rivitalizzati dal migliorato clima economico.
Di rilevanza, inoltre, la possibilità di:
a) creare nuova occupazione;
B) dare un vibrante impulso al mercato ed alla qualità del prodotto dell’arte, soprattutto di quella nuova e giovane;
Conoscendo le proprietà in economia del cosiddetto effetto fiducia, lo stesso semplice avviamento della discussione sui temi proposti dal presente disegno di legge, nella loro ampiezza e portata, potrebbe rappresentare di per sé fonte di legittime aspettative per il mercato, soprattutto dell’offerta, così abile in Italia (di necessità virtù) ad interpretare i mutamenti di tendenza della società del consumo e della comunità politica. Questo fattore potrebbe portare a credere fermamente in un disegno nuovo, proprio di un Paese che ritiene il patrimonio culturale uno dei suoi valori primari, nel solco della grande tradizione artistica italiana, anticipandone gli effetti e creando un aumento della domanda e della offerta del prodotto formativo.
Se è vero come è vero che la forza di una nazione risiede nella sua capacità di enucleare un modello culturale autonomo ed al contempo esportabile, l’Italia deve lanciare un messaggio chiaro e forte alla Comunità internazionale, in linea con le proprie tradizioni e la propria storia, teso verso l’incentivazione dello sforzo di conoscenza ed in favore dei gruppi sociali meno abbienti e degli studenti. 
I COSTI della presente legge
I costi di attivazione di questa leva sono esigui, per le seguenti ragioni:
1)    l’intervento è limitato al settore arte giovane;
2)    la deduzione è sulla base imponibile e non sull’imposta, quindi la perdita di gettito è modestissima, anche tenuto conto dell’attuale stato di crisi del settore;
3)    è previsto, invece, l’aumento del gettito fiscale, a seguito dei nuovi investimenti, il nuovo reddito, i nuovi artisti, le nuove aziende che potranno sorgere;
4)    vi sarà la crescita del gettito IVA, sia per l’aumento dei profitti e degli scambi, sia per l’emersione di quelli oggi effettuati “in nero”.
I VANTAGGI
Molteplici gli aspetti e conseguenze positive dell’assunzione di tale provvedimento:
1)    sarà il fondamento e la premessa di una nuova politica culturale nel Paese, in grado di garantire una rapida e profonda crescita del livello culturale medio dei cittadini;
favorirà la creazione di un mercato più maturo e meritocratico, dando la possibilità alla micro impresa di risorgere e manifestarsi alla luce del sole;
3)    permetterà la nascita di strutture aziendali vocate a produrre beni e servizi (in funzione antinflazionistica) prima che adempimenti burocratici, ben radicate sul territorio;
4)    consentirà l’afflusso di capitali a rischio e di credito al settore;
5)    darà luogo al circolo virtuoso degli investimenti in cultura ed arte;
6)    creerà l’aumento del gettito fiscale complessivo, sia IVA che non IVA;
7)    fornirà un’immagine del Paese, finalmente in linea con il suo passato e la sua tradizione.

ART. 1
(Ambito oggettivo di applicazione)
Gli acquisti di opere d’arte realizzate da artisti italiani di età inferiore ai 40 anni, compiuti da cittadini residenti nel territorio dello Stato, vengono sottoposti allo speciale trattamento fiscale istituito con la presente legge.

ART. 2
(Ambito soggettivo di applicazione)
I cittadini residenti nel territorio dello Stato, di qualunque età, che acquisteranno opere d’arte delle caratteristiche specificate al successivo art. 3 potranno dedurre i costi sostenuti e documentati per l’acquisto di dette opere dal Reddito imponibile determinato ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Per gli acquisti compiuti dai minori di età o da coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, la deduzione potrà costituire un “credito” da far valere sul modello degli esercenti la potestà genitoriale ovvero da compensarsi nei modi da stabilirsi in avvenire.

ART. 3
(Caratteristiche ed esemplificazioni)
Sono da ritenersi opere d’arte contemporanea ai fini della presente legge tutte le opere d’arte visiva (non film e cortometraggi) con qualunque tecnica realizzate e con qualsivoglia soggetto e contenuto, create da artisti che al momento della vendita dell’opera non abbiano ancora com¬piuto gli anni 40 di età.
 

il 20/04/2019
I. M. - Triggiano
ha proposto il seguente emendamento:
1 emendamento
Modifica dei seguenti articoli, allo scopo di ridurre, in una prima fase di sperimentazione dello strumento normativo in oggetto, la base delle agevolazioni ad opere d'arte di artisti "giovani" al di sotto degli anni 30.
ART. 1 - Ambito oggettivo di applicazione
Gli acquisti di opere d’arte realizzate da artisti italiani di età inferiore ai 40 anni, compiuti da cittadini residenti nel territorio dello Stato, vengono sottoposti allo speciale trattamento fiscale istituito con la presente legge.
ART. 2 - Ambito soggettivo di applicazione
I cittadini residenti nel territorio dello Stato, di qualunque età, che acquisteranno opere d’arte delle caratteristiche specificate al successivo art. 3 potranno dedurre i costi sostenuti e documentati per l’acquisto di dette opere dal Reddito imponibile determinato ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Per gli acquisti compiuti dai minori di età o da coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, la deduzione potrà costituire un “credito” da far valere sul modello degli esercenti la potestà genitoriale ovvero da compensarsi nei modi da stabilirsi in avvenire.
ART. 3 - Caratteristiche ed esemplificazioni
Sono da ritenersi opere d’arte contemporanea ai fini della presente legge tutte le opere d’arte visiva (non film e cortometraggi) con qualunque tecnica realizzate e con qualsivoglia soggetto e contenuto, create da artisti che al momento della vendita dell’opera non abbiano ancora compiuto gli anni 40 di età.
Testo emendato
ART. 1 - Ambito oggettivo di applicazione
Gli acquisti di opere d’arte realizzate da artisti italiani di età inferiore ai 30 anni, compiuti da cittadini residenti nel territorio dello Stato, vengono sottoposti allo speciale trattamento fiscale istituito con la presente legge.
ART. 2 - Ambito soggettivo di applicazione
I cittadini residenti nel territorio dello Stato, di qualunque età, che acquisteranno opere d’arte delle caratteristiche specificate al successivo art. 3 potranno dedurre i costi sostenuti e documentati per l’acquisto di dette opere dal Reddito imponibile determinato ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Per gli acquisti compiuti dai minori di età o da coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, la deduzione potrà costituire un “credito” da far valere sul modello degli esercenti la potestà genitoriale ovvero da compensarsi nei modi da stabilirsi in avvenire.
ART. 3 - Caratteristiche ed esemplificazioni
Sono da ritenersi opere d’arte contemporanea ai fini della presente legge tutte le opere d’arte visiva (non film e cortometraggi) con qualunque tecnica realizzate e con qualsivoglia soggetto e contenuto, create da artisti che al momento della vendita dell’opera non abbiano ancora compiuto gli anni 30 di età.
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 3

Onorevoli Senatori! - Questo provvedimento, utilizzando la leva fiscale come strumento di politica economica applicato al settore della creatività artistica e della formazione intellettuale, mira a conseguire significativi progressi sul livello culturale medio del Paese.
Si tratta, ovviamente di una bozza esemplificativa, in cui si apre il discorso a tutto l’ambito della cultura. Ma è evidente che, almeno nella prima fase applicativa, potrà essere opportunamente tarato su particolari categorie svantaggiate o meritevoli (quali giovani artisti).
Rappresenta un rimedio di valore strutturale ed organico all’attuale stato di crisi del settore, capace di assorbire e compenetrare le diverse istanze che da più parti provengono, dirette verso l’assunzione di interventi placebo o non risolutivi, quali forme varie di assistenze, defiscalizzazioni, ecc.
L’obiettivo è dotare di propellente la domanda di beni e servizi di rilevanza culturale, ingenerando un meccanismo virtuoso di ripresa degli investimenti di settore, capace di resuscitare artisti e gallerie d’arte di piccola dimensione, da sempre espressione di una intellettualità libera e concludente.
Si intende fornire uno stimolo all’acquisto di opere d’arte contemporanea, avvicinando tutti gli strati della popolazione, soprattutto i più giovani, per aprire la strada ad un mercato autonomo, emancipato dai condizionamenti, finalmente fondato sulla legge della qualità dei beni offerti e dei servizi resi, per riequilibrare lo status quo che attualmente presenta, come in altri settori dell’economia, il ribadirsi dei privilegi in favore delle grandi imprese, super gallerie e finanza, che restano le sole beneficiarie di un mercato dell’arte ancora in larga parte oscuro.
La presente legge può declinarsi in opzioni alternative: consente all’utente privato di opere d’arte contemporanea di sottrarne il relativo costo dalla base imponibile, ai fini del calcolo dell’IRPEF, ovvero di realizzare un risparmio nell’acquisto, ovvero di comprare ad un prezzo inferiore, senza incidere sull’imposta ma, come detto, sulla base imponibile, conseguendo lo stesso risultato concreto previsto per i professionisti e gli imprenditori.
Secondo questo meccanismo, la domanda aumenterà naturalmente, con un primo positivo effetto di maggiore diffusione delle opere d’arte contemporanea. Ciò, indurrà ad una nuova spinta produttiva (aumento dell’offerta, aumento degli offerenti) che, tenuto conto del sovra-dimensionamento di molte imprese italiane, (soprattutto meridionali) che operano nel settore culturale, comporterà il ridursi dei costi unitari a loro carico (i costi fissi, per un certo periodo, rimarranno gli stessi degli attuali).
L’afflusso di nuove risorse libererà gli investimenti, l’ingresso sul più appetibile mercato di nuove aziende, anche estere, oltre a nuova occupazione, creerà l’incremento della concorrenza. Aumentando la concorrenza, si genererà una corsa alla qualità ed alla diversificazione dei prodotti in commercio.
Poiché i costi per l’acquisto di detti beni e servizi saranno deducibili, l’acquirente avrà l’interesse di esigere dalla controparte l’emissione delle fatture o scontrini, documenti necessari per giustificare la detrazione medesima. Ciò consentirà di far emergere il sommerso, che tanta parte ha nel settore, creando un aumento di gettito, grazie anche alla maggiore sostenibilità del costo fiscale per le imprese e gli operatori, rivitalizzati dal migliorato clima economico.
Di rilevanza, inoltre, la possibilità di:
a) creare nuova occupazione;
B) dare un vibrante impulso al mercato ed alla qualità del prodotto dell’arte, soprattutto di quella nuova e giovane;
Conoscendo le proprietà in economia del cosiddetto effetto fiducia, lo stesso semplice avviamento della discussione sui temi proposti dal presente disegno di legge, nella loro ampiezza e portata, potrebbe rappresentare di per sé fonte di legittime aspettative per il mercato, soprattutto dell’offerta, così abile in Italia (di necessità virtù) ad interpretare i mutamenti di tendenza della società del consumo e della comunità politica. Questo fattore potrebbe portare a credere fermamente in un disegno nuovo, proprio di un Paese che ritiene il patrimonio culturale uno dei suoi valori primari, nel solco della grande tradizione artistica italiana, anticipandone gli effetti e creando un aumento della domanda e della offerta del prodotto formativo.
Se è vero come è vero che la forza di una nazione risiede nella sua capacità di enucleare un modello culturale autonomo ed al contempo esportabile, l’Italia deve lanciare un messaggio chiaro e forte alla Comunità internazionale, in linea con le proprie tradizioni e la propria storia, teso verso l’incentivazione dello sforzo di conoscenza ed in favore dei gruppi sociali meno abbienti e degli studenti. 
I COSTI della presente legge
I costi di attivazione di questa leva sono esigui, per le seguenti ragioni:
1)    l’intervento è limitato al settore arte giovane;
2)    la deduzione è sulla base imponibile e non sull’imposta, quindi la perdita di gettito è modestissima, anche tenuto conto dell’attuale stato di crisi del settore;
3)    è previsto, invece, l’aumento del gettito fiscale, a seguito dei nuovi investimenti, il nuovo reddito, i nuovi artisti, le nuove aziende che potranno sorgere;
4)    vi sarà la crescita del gettito IVA, sia per l’aumento dei profitti e degli scambi, sia per l’emersione di quelli oggi effettuati “in nero”.
I VANTAGGI
Molteplici gli aspetti e conseguenze positive dell’assunzione di tale provvedimento:
1)    sarà il fondamento e la premessa di una nuova politica culturale nel Paese, in grado di garantire una rapida e profonda crescita del livello culturale medio dei cittadini;
favorirà la creazione di un mercato più maturo e meritocratico, dando la possibilità alla micro impresa di risorgere e manifestarsi alla luce del sole;
3)    permetterà la nascita di strutture aziendali vocate a produrre beni e servizi (in funzione antinflazionistica) prima che adempimenti burocratici, ben radicate sul territorio;
4)    consentirà l’afflusso di capitali a rischio e di credito al settore;
5)    darà luogo al circolo virtuoso degli investimenti in cultura ed arte;
6)    creerà l’aumento del gettito fiscale complessivo, sia IVA che non IVA;
7)    fornirà un’immagine del Paese, finalmente in linea con il suo passato e la sua tradizione.

Art. 1
(Ambito oggettivo di applicazione)
Gli acquisti di opere d’arte realizzate da artisti italiani di età inferiore ai 30 anni, compiuti da cittadini residenti nel territorio dello Stato, vengono sottoposti allo speciale trattamento fiscale istituito con la presente legge.

ART. 2
(Ambito soggettivo di applicazione)
I cittadini residenti nel territorio dello Stato, di qualunque età, che acquisteranno opere d’arte delle caratteristiche specificate al successivo art. 3 potranno dedurre i costi sostenuti e documentati per l’acquisto di dette opere dal Reddito imponibile determinato ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Per gli acquisti compiuti dai minori di età o da coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, la deduzione potrà costituire un “credito” da far valere sul modello degli esercenti la potestà genitoriale ovvero da compensarsi nei modi da stabilirsi in avvenire.

ART. 3
(Caratteristiche ed esemplificazioni)
Sono da ritenersi opere d’arte contemporanea ai fini della presente legge tutte le opere d’arte visiva (non film e cortometraggi) con qualunque tecnica realizzate e con qualsivoglia soggetto e contenuto, create da artisti che al momento della vendita dell’opera non abbiano ancora compiuto gli anni 30 di età.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

Con la Legge n. 717 del 1949 si prevedeva che un minimo del 2% delle spese sostenute per la costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici fosse da destinarsi per l’abbellimento degli stessi con opere d’arte ma tale legge è rimasta spesso inattuata.
La Commissione Finanza della Camera ha in passato esaminato un progetto di legge per sostenere il mercato dell’arte contemporanea e gli artisti attraverso strumenti fiscali (Atto Camera 4663, primo firmatario il deputato Enzo Carra della Margherita).
 
Con la legge n. 29/2001 si affidava al Ministero per i beni Culturali il compito di elaborare un “Piano per l’arte contemporanea” e in seguito in seno allo stesso Ministero si istituiva una Direzione per l’arte contemporanea (DARC.).
Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.
Ma questo strumento non si applica alle compravendite di opere d’arte contemporanea.
Sino ad oggi le iniziative legislative non hanno sortito l’effetto sperato e nessuna legge organica ed efficace è stata varata.
 

Approfondimento tematico

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LO SCOPO:
La seguente proposta di legge in articolato, elaborata di concerto con i docenti di scienze giuri¬dico economiche proff.ri Enzo Varricchio e Marianna Di Battista, mira a favorire la creazione e la vendita di opere d’arte di artisti viventi al di sotto degli anni 40.
L’Italia, pur essendo uno dei Paesi con il più alto numero di monumenti, è uno dei meno evoluti d’Europa per quanto riguarda le politiche a sostegno dell’arte del nostro tempo.
 Si tratta della possibilità di dedurre i costi sostenuti e documentati per l’acquisto di dette opere dal Reddito imponibile determinato ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Si tratta di “defiscalizzare il sapere”, di riconoscere il ruolo di merit goods di tali beni e servizi, consentendo ai cittadini italiani di beneficiare di un bonus totale o di un forte sconto nell’acquisto di opere d’arte contemporanee (arti visive).
Ciò, senza incidere in modo negativo sull’Erario, potendo limitarsi e/o graduarsi le detrazioni a quei settori che di volta in volta si ritenevano maggiormente meritevoli e sfuggenti alla lente del Fisco (es. transazioni commerciali di autori under 35), inducendo gli acquirenti a richiedere e conservare una fattura d’acquisto e i venditori a dichiarare l’incasso.