Disposizioni per la promozione di viaggi formativi gratuiti per gli studenti del quinto anno degli istituti tecnici per il turismo

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da ITTT "Livia Bottardi", Roma
Disposizioni per la promozione di viaggi formativi gratuiti per gli studenti del  quinto anno degli istituti tecnici per il turismo

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un investimento sugli studenti frequentanti l’ultimo anno degli istituti tecnici statali per il turismo, i quali hanno come formazione curricolare l’esperienza del viaggio. A tale proposito i DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore. Tale contesto normativo lascia l’organizzazione dei viaggi alla discrezionalità degli organi collegiali della scuola, del consiglio di istituto, dei consigli di classe, nonché all’ iniziativa volontaria dei singoli docenti. Da un’analisi effettuata dagli studenti delle classi quinte, relativa al loro percorso scolastico quinquennale, svolta nel nostro istituto, situato nella periferia sud-est di Roma, si evince una partecipazione degli studenti dalle 9 alle 5 unità per classe per ciascun anno, di cui almeno 2 o 3 elementi partecipanti cui la scuola ha dato la possibilità di accedere ad un fondo di solidarietà di 100 euro a studente, presentando la dichiarazione ISEE, spettante solamente alle famiglie con reddito non superiore a 10.700 euro. Nonostante ciò la partecipazione ai viaggi è rimasta deficitaria, con gravi ripercussioni sulla formazione degli studenti, considerato che, nel corso del quinquennio molti ragazzi non hanno mai partecipato ad un viaggio di istruzione. Il viaggio di istruzione, in passato rappresentava lo sbocco naturale della formazione del perito tecnico turistico con la preparazione di un percorso, inizialmente finanziato con un capitolo di spesa dedicato esclusivamente ai viaggi; tale capitolo nel tempo si è ridotto, dando vita ad una compartecipazione economica tra famiglia-scuola, fino ad essere attualmente eliminato del tutto a causa dei tagli dei finanziamenti statali alla spesa pubblica relativa all’istruzione, facendo così venir meno anche un momento didattico esperienziale di grande rilevanza. Tutto ciò è stato particolarmente penalizzante per gli istituti tecnici per il turismo per le peculiarità del loro indirizzo, dato che gli studenti svolgono un ruolo attivo sia nella fase preparatoria- organizzativa, sia in quella economico-culturale, scegliendo il percorso educativo legato alle varie tipologie di turismo: responsabile, sostenibile, enogastronomico, religioso, di svago, sportivo, ecc. mettendo in atto le competenze acquisite nell’ambito delle discipline professionali, con un’alta valenza valutativa. In un momento di crisi come quello attuale che investe l’intera economia nazionale e internazionale, in questa proposta di legge, vogliamo dare la possibilità agli studenti frequentanti il quinto anno di poter completare la propria formazione con una significativa esperienza di viaggio gratuita, in modo che anche chi non dispone di possibilità economica possa completare la propria preparazione.
Gli istituti tecnici statali per il turismo in Italia oggi sono 274. Facendo un calcolo approssimativo di cinque classi quinte per istituto, si ottiene un totale di circa 27.400 studenti beneficiari del capitolo di spesa.
Considerato che un viaggio di 4/5 giorni ha un costo medio di 500 euro pro-capite, la rendicontazione complessiva della spesa pubblica ammonterebbe di massima a un totale di quindici/venti milioni di euro.

ART. 1
(obiettivi e finalità)
La presente legge si propone di realizzare la possibilità di svolgere viaggi organizzati gratuiti, in Italia o all’estero, in particolare nell’ambito degli Stati facenti parte della Unione Europea per tutti gli studenti del quinto anno degli istituti tecnici per il turismo, a conclusione del percorso scolastico, finanziati dallo Stato.
Per garantire a tutti i cittadini il diritto all’istruzione, l’intervento dello Stato è fondamentale attraverso investimenti e finanziamenti alle istituzioni scolastiche. Lo Stato deve incoraggiare e facilitare la formazione e l’educazione dell’individuo. I benefici che ne vengono tratti, non si limitano al singolo, ma si estendono all’interacollettività, e si traducono in benefici di tipo produttivo e di consumo, considerato che il turismo è un settore economico strategico in Italia nonché una delle fonti principali di occupazione.

ART. 2
(specificità degli istituti tecnici per il turismo)
L’esperienza del viaggio per gli studenti degli istituti tecnici per il turismo fa parte integrante della formazione curriculare poiché serve a formare figure professionali con competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e in grado di gestire prodotti e servizi turistici.
Questo settore è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e sensibile alle variazioni dei fattori economici, culturali, ambientali e sociali che incidono sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta connessa ad essi. Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai diversi contesti e di modellare la propria professionalità secondo l’andamento della domanda.
Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti meta cognitivi mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di promuovere competenze legate alla dimensione relazionale, soprattutto negli aspetti tecnici, come la pratica delle lingue straniere ; stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.

Art 3
(fonti normative)
La legge 107/2015 cd. “Buona scuola”, obbliga, in particolare gli istituti tecnici per il turismo, a espletare ore di formazione e tirocinio presso aziende turistiche, è, pertanto, fondamentale garantire ad ogni studente, nel corso dei 5 anni, di poter effettuare, almeno una significativa esperienza di viaggio.
La realtà socio-economica attuale, tuttavia, registra difficoltà economiche crescenti, specie nell’ultimo decennio, per cui né le famiglie, né le scuole, prive di fondi statali, colpite dalla crisi economica, sono in grado di sostenere le spese per la partecipazione effettiva di tutti gli studenti ad un viaggio.
L’introduzione di questa proposta legislativa mira a rendere effettivo il principio di uguaglianza e di pari opportunità sancito dall’art. 3 secondo comma della Costituzione, eliminando quegli ostacoli economici che spesso discriminano gli studenti in base alla loro estrazione familiare e sociale, inoltre darebbe piena attuazione ai principi stabiliti negli art. 31- 33 – 34 – della Costituzione, garantendo le agevolazioni economiche per le famiglie, la libertà di insegnamento e il diritto di
 raggiungere i gradi più alti degli studi anche a chi non ne ha i mezzi; faciliterebbe la promozione in modo concreto dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica sancito dall’art 9 della Costituzione; e non per ultimo permetterebbe di dare attuazione concreta ai principi introdotti dalla legge 107/2015, realizzando un’alternanza scuola- lavoro “di qualità” in grado di aprire veramente la didattica al mondo esterno e di orientare le scelte lavorative future dei giovani.

ART. 4
(copertura finanziaria)
Il MIUR con la presente proposta di legge viene autorizzato a stanziare una parte dei fondi strutturali europei, pari a 2,2 mld. di euro, destinati alla formazione di alunni, docenti e adulti, con scadenza settennale, quindi fino al 2020, per un totale di 5 milioni di euro da destinare esclusivamente per finanziare i viaggi di istruzione degli istituti tecnici statali per il turismo. Inoltre lo Stato potrebbe contribuire alla creazione di un fondo specifico, costituito per il 50% dai proventi delle vendite dei beni sequestrati alle mafie e alla criminalità organizzata in base alle leggi: Rognoni La Torre, l. 646 del 1982 “sequestro dei beni” e l. 109/96 “riutilizzo dei beni”, Codice antimafia (d.lgs. 159/2011) aggiornato dalla riforma del 2017. Tali beni secondo le stime svolte dalla commissione parlamentare antimafia ammontano a un patrimonio che vale oltre 25 mld. di euro. Per il rimanente 50%, si potrebbe attingere sia al ricavato delle multe somministrate alle imprese che inquinano l’ambiente in base alla l. 68/2015 e art. 452 bis e seg. del Codice penale sui reati ambientali, sia alle sanzioni da comminare alle società multinazionali che evadono i tributi nel nostro territorio (v. Apple, Amazon, Mc Donald’ s, ecc.) per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro.

il 12/04/2019
V. A. - Roma (RM)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO
Progetto di legge: disposizioni per la promozione di viaggi formativi gratuiti per gli studenti del quinto anno degli istituti tecnici statali per il turismo.
La nostra analisi parte da una attenta lettura della nostra Costituzione: in particolare, il principio fondamentale sancito all’articolo 3 secondo comma, il quale recita: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratoti all’organizzazione politica, economica, e sociale del Paese.” e l’articolo 53, inserito nella prima parte titolo IV rapporti politici, il quale recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”, si evincono tre principi importantissimi: il principio di uguaglianza sostanziale, il principio della capacità contributiva e il principio di progressività.
Siamo convinti che il primo principio fondamentale citato, ovvero le pari opportunità degli studenti, debba essere combinato con il principio della capacità contributiva per aversi un’equità distributiva, all’interno di un gruppo-viaggio, in quanto la famiglia che presenta redditi più elevati sicuramente è in grado di pagare parte del prezzo totale per l’erogazione dei servizi destinati, ovvero il pacchetto-viaggio. Pertanto si propone una progressività nella contribuzione del prezzo secondo scaglioni di redditi ISEE accertati attraverso la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) da presentarsi nelle segreterie didattiche delle scuole a carico delle famiglie partecipanti al viaggio:
-le famiglie, aventi un reddito ISEE certificato fino a 20.000€, avranno una totale gratuità quindi il viaggio sarà a carico dell’amministrazione statale;
-le famiglie, aventi un reddito ISEE certificato da 20.001€ fino a 40.000€, contribuiranno per il 50% sul prezzo totale del viaggio mentre il rimanente 50% sarà a carico dell’amministrazione statale;
-le famiglie, aventi un reddito ISEE certificato da 40.001€ in poi, contribuiranno per il 70% sul prezzo totale del viaggio mentre il rimanente 30% sarà a carico dell’amministrazione statale.
Approvato
  • Voti totali: 9
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/04/2019
M. M. - Roma
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO RELATORI
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)
Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Pcto non prevede più 200 ore nel triennio dei licei e 400 ore nei tecnici e nei professionali, ma 90 ore da distribuire in tre anni al liceo, 150 ore negli istituti tecnici e 180, sempre da svolgere in tre anni, al professionale.
A seguito di questa riforma, sono stati ulteriormente tagliati i finanziamenti alle scuole statali. Pertanto le scuole devono reperire le risorse economiche in un altro modo sotto forma di finanziamenti privati o contributi da parte delle famiglie.
Negli istituti tecnici per il turismo il tirocinio coinvolge le competenze relative alla creazione di un pacchetto turistico e un itinerario relativi ad un viaggio, inoltre il perito turistico uno volta completato il corso di studi deve aver acquisito competenze relative alla capacità di relazionarsi con il pubblico, competenze linguistiche sia in lingua italiana che straniera.
Il viaggio, specie per le classi quinte, rappresenta non solo un momento di socializzazione importante per il gruppo classe, ma anche esperienza culturale e didattica che permette agli studenti di applicare le conoscenze e le abilità trasversali acquisite in ambito scolastico grazie ad una esperienza concreta, per far si che non rimangano conoscenze esclusivamente teoriche, realizzando in pieno gli obiettivi previsti dalla legge con i Pcto.
Data l’obbligatorietà imposta dalla legge, riguardante il Pcto, per permettere a tutti gli studenti di partecipare in modo equalitario in base al principio di uguaglianza espresso nell'articolo 3 della Costituzione, tale esperienza dovrebbe essere gratuita o per lo meno non gravare totalmente sull'economia delle famiglie.
Pertanto si chiede la modifica dell’art 57 della legge di Bilancio relativo ai Pcto nella parte in cui si stabilisce che: “a decorrere dal 2019, le risorse stanziate dall’art. 1, comma 39, della L. 107/2015 per l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro pari a € 100 mln. annui, dal 2016, sono assegnate alle istituzioni scolastiche nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato, nel seguente modo: a decorrere dall’A. S. 2019-2020, considerando che, dalla relazione tecnica, risulta che dello stanziamento previsto dalla legge, sono disponibili € 97,05 mln annui, e che si è stimata una riduzione nel fabbisogno di spesa di € 56,52,mln, e tenuto conto che le risorse stanziate per il periodo settembre-dicembre 2018 sono già state erogate”, si autorizza l’istituzione di un fondo ricavato, in parte da tale riduzione del fabbisogno di spesa, destinato dal Ministero dell’Istruzione, nello specifico agli istituti tecnici statali per il turismo che permetta effettivamente agli studenti di partecipare all'esperienza di un viaggio in Italia o all'estero gratuitamente o contribuendo in minima parte al pagamento dell’importo.
Approvato
  • Voti totali: 9
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un investimento sugli studenti frequentanti l’ultimo anno degli istituti tecnici statali per il turismo, i quali hanno come formazione curricolare l’esperienza del viaggio. A tale proposito i DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore. Tale contesto normativo lascia l’organizzazione dei viaggi alla discrezionalità degli organi collegiali della scuola, del consiglio di istituto, dei consigli di classe, nonché all’ iniziativa volontaria dei singoli docenti. Da un’analisi effettuata dagli studenti delle classi quinte, relativa al loro percorso scolastico quinquennale, svolta nel nostro istituto, situato nella periferia sud-est di Roma, si evince una partecipazione degli studenti dalle 9 alle 5 unità per classe per ciascun anno, di cui almeno 2 o 3 elementi partecipanti cui la scuola ha dato la possibilità di accedere ad un fondo di solidarietà di 100 euro a studente, presentando la dichiarazione ISEE, spettante solamente alle famiglie con reddito non superiore a 10.700 euro. Nonostante ciò la partecipazione ai viaggi è rimasta deficitaria, con gravi ripercussioni sulla formazione degli studenti, considerato che, nel corso del quinquennio molti ragazzi non hanno mai partecipato ad un viaggio di istruzione. Il viaggio di istruzione, in passato rappresentava lo sbocco naturale della formazione del perito tecnico turistico con la preparazione di un percorso, inizialmente finanziato con un capitolo di spesa dedicato esclusivamente ai viaggi; tale capitolo nel tempo si è ridotto, dando vita ad una compartecipazione economica tra famiglia-scuola, fino ad essere attualmente eliminato del tutto a causa dei tagli dei finanziamenti statali alla spesa pubblica relativa all’istruzione, facendo così venir meno anche un momento didattico esperienziale di grande rilevanza. Tutto ciò è stato particolarmente penalizzante per gli istituti tecnici per il turismo per le peculiarità del loro indirizzo, dato che gli studenti svolgono un ruolo attivo sia nella fase preparatoria- organizzativa, sia in quella economico-culturale, scegliendo il percorso educativo legato alle varie tipologie di turismo: responsabile, sostenibile, enogastronomico, religioso, di svago, sportivo, ecc. mettendo in atto le competenze acquisite nell’ambito delle discipline professionali, con un’alta valenza valutativa. In un momento di crisi come quello attuale che investe l’intera economia nazionale e internazionale, in questa proposta di legge, vogliamo dare la possibilità agli studenti frequentanti il quinto anno di poter completare la propria formazione con una significativa esperienza di viaggio gratuita, in modo che anche chi non dispone di possibilità economica possa completare la propria preparazione.
Gli istituti tecnici statali per il turismo in Italia oggi sono 274. Facendo un calcolo approssimativo di cinque classi quinte per istituto, si ottiene un totale di circa 27.400 studenti beneficiari del capitolo di spesa.
Considerato che un viaggio di 4/5 giorni ha un costo medio di 500 euro pro-capite, la rendicontazione complessiva della spesa pubblica ammonterebbe di massima a un totale di quindici/venti milioni di euro.

ART. 1
(obiettivi e finalità)
La presente legge si propone di realizzare la possibilità di svolgere viaggi organizzati gratuiti, in Italia o all’estero, in particolare nell’ambito degli Stati facenti parte della Unione Europea per tutti gli studenti del quinto anno degli istituti tecnici per il turismo, a conclusione del percorso scolastico, finanziati dallo Stato.
Per garantire a tutti i cittadini il diritto all’istruzione, l’intervento dello Stato è fondamentale attraverso investimenti e finanziamenti alle istituzioni scolastiche. Lo Stato deve incoraggiare e facilitare la formazione e l’educazione dell’individuo. I benefici che ne vengono tratti, non si limitano al singolo, ma si estendono all’interacollettività, e si traducono in benefici di tipo produttivo e di consumo, considerato che il turismo è un settore economico strategico in Italia nonché una delle fonti principali di occupazione.

ART. 2
(specificità degli istituti tecnici per il turismo)
L’esperienza del viaggio per gli studenti degli istituti tecnici per il turismo fa parte integrante della formazione curriculare poiché serve a formare figure professionali con competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e in grado di gestire prodotti e servizi turistici.
Questo settore è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e sensibile alle variazioni dei fattori economici, culturali, ambientali e sociali che incidono sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta connessa ad essi. Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai diversi contesti e di modellare la propria professionalità secondo l’andamento della domanda.
Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti meta cognitivi mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di promuovere competenze legate alla dimensione relazionale, soprattutto negli aspetti tecnici, come la pratica delle lingue straniere ; stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.

Art 3
(fonti normative)
La legge 107/2015 cd. “Buona scuola”, obbliga, in particolare gli istituti tecnici per il turismo, a espletare ore di formazione e tirocinio presso aziende turistiche, è, pertanto, fondamentale garantire ad ogni studente, nel corso dei 5 anni, di poter effettuare, almeno una significativa esperienza di viaggio.
La realtà socio-economica attuale, tuttavia, registra difficoltà economiche crescenti, specie nell’ultimo decennio, per cui né le famiglie, né le scuole, prive di fondi statali, colpite dalla crisi economica, sono in grado di sostenere le spese per la partecipazione effettiva di tutti gli studenti ad un viaggio.
L’introduzione di questa proposta legislativa mira a rendere effettivo il principio di uguaglianza e di pari opportunità sancito dall’art. 3 secondo comma della Costituzione, eliminando quegli ostacoli economici che spesso discriminano gli studenti in base alla loro estrazione familiare e sociale, inoltre darebbe piena attuazione ai principi stabiliti negli art. 31- 33 – 34 – della Costituzione, garantendo le agevolazioni economiche per le famiglie, la libertà di insegnamento e il diritto di
 raggiungere i gradi più alti degli studi anche a chi non ne ha i mezzi; faciliterebbe la promozione in modo concreto dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica sancito dall’art 9 della Costituzione; e non per ultimo permetterebbe di dare attuazione concreta ai principi introdotti dalla legge 107/2015, realizzando un’alternanza scuola- lavoro “di qualità” in grado di aprire veramente la didattica al mondo esterno e di orientare le scelte lavorative future dei giovani.

ART. 4
(copertura finanziaria)
Il MIUR con la presente proposta di legge viene autorizzato a stanziare una parte dei fondi strutturali europei, pari a 2,2 mld. di euro, destinati alla formazione di alunni, docenti e adulti, con scadenza settennale, quindi fino al 2020, per un totale di 5 milioni di euro da destinare esclusivamente per finanziare i viaggi di istruzione degli istituti tecnici statali per il turismo. Inoltre lo Stato potrebbe contribuire alla creazione di un fondo specifico, costituito per il 50% dai proventi delle vendite dei beni sequestrati alle mafie e alla criminalità organizzata in base alle leggi: Rognoni La Torre, l. 646 del 1982 “sequestro dei beni” e l. 109/96 “riutilizzo dei beni”, Codice antimafia (d.lgs. 159/2011) aggiornato dalla riforma del 2017. Tali beni secondo le stime svolte dalla commissione parlamentare antimafia ammontano a un patrimonio che vale oltre 25 mld. di euro. Per il rimanente 50%, si potrebbe attingere sia al ricavato delle multe somministrate alle imprese che inquinano l’ambiente in base alla l. 68/2015 e art. 452 bis e seg. del Codice penale sui reati ambientali, sia alle sanzioni da comminare alle società multinazionali che evadono i tributi nel nostro territorio (v. Apple, Amazon, Mc Donald’ s, ecc.) per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro.
Si propone una progressività nella contribuzione del prezzo secondo scaglioni di redditi ISEE accertati attraverso la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) da presentarsi nelle segreterie didattiche delle scuole a carico delle famiglie partecipanti al viaggio:
-le famiglie, aventi un reddito ISEE certificato fino a 20.000€, avranno una totale gratuità quindi il viaggio sarà a carico dell’amministrazione statale;
-le famiglie, aventi un reddito ISEE certificato da 20.001€ fino a 40.000€, contribuiranno per il 50% sul prezzo totale del viaggio mentre il rimanente 50% sarà a carico dell’amministrazione statale;
-le famiglie, aventi un reddito ISEE certificato da 40.001€ in poi, contribuiranno per il 70% sul prezzo totale del viaggio mentre il rimanente 30% sarà a carico dell’amministrazione statale.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI:
ART. 3 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, PARI OPPORTUNITA’
ART. 9 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA DIRITTI ETICO-SOCIALI
ART.31- 33-34 TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE,
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO ART. 175 DEL TFEUE (Trattato sul funzionamento dell’UE).
In particolare: Fondo sociale europeo (FSE), concentrato su occupazione, istruzione, formazione, inclusione sociale e capacità istituzionale, il più importante strumento finanziario dell’UE a sostegno delle risorse umane.
LEGGE ROGNONI LA TORRE, l. 646 del 1982 “sequestro dei beni” e l. 109/96 “riutilizzo dei beni”, Codice antimafia (d.lgs. 159/2011) aggiornato dalla riforma del 2017. Ha introdotto per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis) e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all'accumulazione illecita di capitali.
LA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 109 (“Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati”) introdusse nel nostro ordinamento il riutilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi, come concreta alternativa all’utilizzo da parte delle istituzioni per le normali finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile.
CODICE ANTIMAFIA (DLGS159/2011) aggiornato dalla riforma del 2017.
Il D.lgs. 159/2011 rappresenta il primo tentativo di riorganizzare una normativa dispersa in numerosi testi, modificati più volte negli anni, con l’introduzione di nuove disposizioni dirette a rendere più efficace l’amministrazione dei beni sequestrati e a consentire una maggiore tutela dei terzi coinvolti nel procedimento.
DPR dell’8/03/1999 n. 275 ha configurato la completa autonomia delle scuole anche nel settore dei viaggi;
Codice del consumo del 2006 (d.lgs. 206/2005); D.M. 23 luglio 1999 n. 349, recante
consumatore di pacchetto turistico; D.lgs. 79/2011 (cd. Codice del Turismo) di cui costituisce normativa di riferimento, per effetto della nota del 2012, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera e) del d.lgs. 297/94 il consiglio di istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ... alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”, mentre le responsabilità nella scelta dell’agenzia si trasferiscono al dirigente (D.I. 44/01 artt. 31 e ss.). I regolamenti viaggi deliberati dai consigli di istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.
L. 107/2015 “BUONA SCUOLA”
Tale legge, richiama puntualmente quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, enfatizzando soltanto alcuni dei contenuti delle norme già vigenti. L’elemento innovativo è costituito: dall’istituzione di un "organico dell’autonomia” finalizzato alla realizzazione del nuovo piano triennale dell’offerta formativa attraverso attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Alternanza scuola-lavoro: deve essere inserita nei piani triennali dell’offerta formativa dal 2015-2016 e può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, anche in modalità di impresa formativa simulata e anche all'estero in particolare: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Approfondimento tematico

Nascita degli istituti tecnici statali per il turismo: l’analisi svolta dagli studenti è partita dalla storia dell’istituzione di questo indirizzo che risale agli anni ’60. Dopo un periodo di sperimentazioni dovute ad una maggiore attenzione da parte delle istituzioni alle esigenze culturali, sociali e occupazionali del settore turistico, il MIUR, ufficialmente, istituiva, con decreto, nel 1966 l’indirizzo turistico, come derivazione del professionale per il turismo. Dalle ricerche svolte è risultato che l’Istituto tecnico per il turismo “Colombo” di Roma è stato il modello di riferimento nazionale per la formazione turistica intermedia nell’Italia centrale, mentre il nostro istituto “Livia Bottardi” risale al 1981. La peculiarità dell’istituto turistico è rappresentata dalla centralità del viaggio di istruzione come parte integrante del tirocinio/stage per gli alunni del triennio.

Finanziamenti alle scuole statali:

Le scuole statali, inizialmente potevano avvalersi di finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Istruzione con fondi specifici, come ad esempio quelli stabiliti dalla Circolare ministeriale del 12 novembre 1980 n° 316, cap.8 riguardante le somme messe a disposizione per le attività connesse all’istituzione scolastica. Grazie a ciò, ad esempio nella nostra scuola, come nell’istituto Colombo, nel quinto anno, era possibile finanziare interamente i viaggi di istruzione, permettendo a tutti gli studenti, di partecipare senza dover pagare nulla.

Con l’introduzione dell’autonomia scolastica negli anni ’90, è aumentata la discrezionalità del Consiglio di Istituto, ma a causa dei tagli alla spesa pubblica effettuati dai vari governi che si sono avvicendati, si è passati, alla necessità di dover chiedere, inizialmente, un contributo parziale, per arrivare, attualmente a dover far sostenere l’intero costo del viaggio alle famiglie.

Ricerca del numero degli istituti tecnici per il turismo sul territorio nazionale: dall’analisi svolta per Regioni si è calcolato il numero degli istituti tecnici statali per il turismo presenti sul territorio nazionale, pari a 274. Sono state esaminate anche le gare d’appalto poste in essere, nello specifico dalla nostra scuola, negli ultimi anni, facendo una media ponderata per alunno e ascoltate, tramite interviste, le testimonianze di docenti in pensione e di altri istituti della capitale. Infine è stata analizzata la normativa europea e nazionale, indicata nella parte relativa alla sintesi normativa di riferimento, per individuare l’eventuale copertura finanziaria in modo di assicurare alle classi quinte la possibilità di rendere egualitaria la comunità scolastica attraverso l’esperienza formativa , in una “stagione di diritti” come viene definita la nostra, che permetta di arricchire la formazione professionale di cittadinanza dei futuri lavoratori, cittadini.