Norme a tutela dell'interruzione volontaria di gravidanza

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da IISACP - Liceo delle Scienze Umane di Orvieto, Orvieto (Terni)
Norme a tutela dell'interruzione volontaria di gravidanza

Onorevoli senatori, il disegno di legge che presentiamo, intende trattare un argomento spigoloso e pieno di divergenze che ha riguardato e riguarda tutt'ora le donne, dalle nuove alle vecchie generazioni, quale è l'interruzione volontaria di gravidanza in ambito chirurgico. In particolare, desidera sottolineare l'obiezione di coscienza che i medici esercitano con elevata frequenza di fronte ad una richiesta di aborto. L' Italia presenta sempre più specialisti non disposti ad effettuare questo tipo di intervento alla cui base vi
un enorme problema culturale, dovuto ad una società non del tutto matura e moderna; in ambito morale, invece, il medico non intende procedere alla pratica, ritenendo le donne interessate assassine, colpevoli di aver tolto la vita ad un futuro bambino incapace di difendersi. 
Questa decisione da parte del medico, toglie la possibilità di scelta a molte donne che non sono pronte ad affrontare il ruolo genitoriale. La legge del 22 Maggio 1978,n. 194, è una normativa che da 40 anni ha decriminalizzato e disciplinato l'accesso all'aborto. Prima di allora, l'interruzione volontaria di gravidanza era considerato un reato penale in Italia.
L'obiettivo primario di questa legge è la tutela sociale della maternità; i medici obiettori, non essendo disposti a fare questo di tipo di intervento, contraddicono il fine della normativa descritta precedentemente. In Italia la situazione è molto disomogenea, poiché vi sono regioni con un'alta percentuale di ospedali con ginecologi disposti a praticare l'aborto ed altre in cui è  arduo trovare centri mobilitati a fare ciò.
La conseguenza in merito all' obiezione di coscienza è che molte madri sono obbligate o a spostarsi in ospedali abilitati lontani dal proprio paese, o ad andare in cliniche private che hanno un ingente costo e che non tutti sono nelle condizioni di poter pagare, o addirittura di ricorrere a pratiche illegali e clandestine.
Gli art.1 e 2 del nostro disegno di legge, impongono l'obbligo alle strutture ospedaliere pubbliche e private. di mettere a disposizione una certa percentuale di non obiettori all’interno del corpo ospedaliero.
 

Vista la legge numero 194 del 22 maggio 1978 riguardante l'interruzione volontaria di gravidanza, viene proposto il seguente disegno di legge che assicura la presenza di medici specialisti non obiettori di coscienza.       

DISEGNO DI LEGGE
ART. 1 (ONERE DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI DISPORRE DI    SPECIALISTI NON OBIETTORI DI COSCIENZA)
1. Con la presente Legge si intende garantire agli utenti, in ogni struttura sanitaria, la presenza di personale specializzato non obiettore di coscienza.
2. Ogni struttura si deve impegnare a fornire il servizio senza condizioni a tutti i  richiedenti il servizio stesso.

ART 2 (CONDIZIONI IMPOSTE ALLE STRUTTURE MEDICHE)
1. Nel raggio di 50 km deve essere presente almeno una struttura con personale non obiettore.
2. All'interno delle strutture pubbliche e private almeno il 50% del personale specializzato deve praticare la manovra dell’interruzione di gravidanza.

ART 3 (FORMAZIONE DI ISPETTORI PER IL CONTROLLO DELLE STRUTTURE)
1. Lo Stato deve impegnarsi a istituire Ispettori con il compito di controllare il rispetto della presente Legge e dei vincoli indicati all'art. 21  .

ART 4 (SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI NEGLIGENZA DA PARTE DELLE STRUTTURE)
1. In caso di infrazione della presente Legge, sarà previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da parte della struttura inadempiente.
2. In caso di citazione in giudizio della stuttura inadempiente, sarà previsto un indennizzo nei confronti della parte lesa e, se ritenuto dal magistrato, saranno applicate ulteriori sanzioni quali:
- cessazione dell'attività in caso di struttura private;
- chiusura del reparto specializzato in caso di strutture pubbliche.

ART 5 (GARANZIA DI PRIVILEGIO DI ASSUNZIONE PER I NON OBIETTORI)
1. In caso di richiesta di assunzione da parte delle strutture sia pubbliche che private e nell'eventualità che le strutture necessitino di personale non obiettore, gli specialisti praticanti l'ntervento dell’interruzione di gravidanza saranno assunti con priorità rispetto agli altri.

ART 6 
1. La presente Legge entrerà in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 

il 24/04/2019
V. C. - Monterubiaglio
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1
Aggiungere all'art. 6 un secondo punto con la seguente dicitura: “Nei giorni precedenti al quindicesimo dopo la pubblicazione della legge, si deve provvedere alle eventuali nuove assunzioni e/o alla reinscrizione o alle modifiche del regolamento del reparto o struttura interessata.”.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
A. S. - Orvieto (TR)
ha proposto il seguente emendamento:
AGGIUNTA DI UN SECONDO COM. ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE:
Al fine di garantire il rispetto delle norme fin'ora esposte, si impone l'obbligo di un controllo mensile in ogni struttura pubblica e privata, che testimoni il corretto funzionamento delle cliniche e che tutte le leggi siano messe in pratica senza eccezioni o variazioni non accordate.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
G. P. - Orvieto
ha proposto il seguente emendamento:
Propongo la modifica dell'art. 4 com. 2 rimuovendo la dicitura "cessazione delle attività in caso di strutture private".
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 1
il 24/04/2019
C. C. - Orvieto (TR)
ha proposto il seguente emendamento:
Propongo una modifica dell’’art. 5 comma 1 nel quale i non obiettori di coscienza non debbano godere di privilegio di assunzione, a meno che non ci sia necessità di rispettare le leggi di cui l’art. 2 comma 2 prevede.
Respinto
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
B. G. - Orvieto (TR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento
Propongo una modifica DELL'ART. 2 comma 1 nel raggio di distanza dai centri abitati delle strutture aventi specialisti non obiettori da 50km a 30km
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 5
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 24/04/2019
A. L. - Lubriano
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento

Propongo la modifica dell'art. 2 com.2
Nelle strutture pubbliche e private almeno il 75% del personale specializzato deve praticare la manovra dell'interruzione di gravidanza.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 5
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
R. F. - Orvieto
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento: modifica dell’art1
Con la presente si intende garantire ai cittadini la facoltà di interrompere la gravidanza nei termini e modi indicati dai regolamenti attuativi nel rispetto dei termini e modi indicati dagli emanandi decreti attuativi nel rispetto dei limiti di legalità , buon andamento e parzialità della P.A.
A tele scopo non saranno previsti privilegi per assicurare eventuale presenza di personale non obiettore che possa praticare manovre di interruzione di gravidanza .
Respinto
  • Voti totali: 7
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 1
il 24/04/2019
S. G. - Orvieto(TR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento :nell’articolo 5 aggiungere un comma con la seguente dicitura:”i medici non obbiettori saranno soggetti ad un aumento del salario e di conseguenza ad una promozione poiché garantiscono un servizio in più alla struttura sanitaria”.
Respinto
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
S. G. - Orvieto(TR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento :nell’articolo 5 aggiungere un comma con la seguente dicitura:”i medici non obbiettori saranno soggetti ad un aumento del salario e di conseguenza ad una promozione poiché garantiscono un servizio in più alla struttura sanitaria”.
Respinto
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
S. G. - Orvieto(TR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento :nell’articolo 5 aggiungere un comma con la seguente dicitura:”i medici non obbiettori saranno soggetti ad un aumento del salario e di conseguenza ad una promozione poiché garantiscono un servizio in più alla struttura sanitaria”.
Respinto
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
S. G. - Orvieto(TR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento :nell’articolo 5 aggiungere un comma con la seguente dicitura:”i medici non obbiettori saranno soggetti ad un aumento del salario e di conseguenza ad una promozione poiché garantiscono un servizio in più alla struttura sanitaria”.
Respinto
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0

Onorevoli senatori, il disegno di legge che presentiamo, intende trattare un argomento spigoloso e pieno di divergenze che ha riguardato e riguarda tutt'ora le donne, dalle nuove alle vecchie generazioni, quale è l'interruzione volontaria di gravidanza in ambito chirurgico. In particolare, desidera sottolineare l'obiezione di coscienza che i medici esercitano con elevata frequenza di fronte ad una richiesta di aborto. L' Italia presenta sempre più specialisti non disposti ad effettuare questo tipo di intervento alla cui base vi
un enorme problema culturale, dovuto ad una società non del tutto matura e moderna; in ambito morale, invece, il medico non intende procedere alla pratica, ritenendo le donne interessate assassine, colpevoli di aver tolto la vita ad un futuro bambino incapace di difendersi. 
Questa decisione da parte del medico, toglie la possibilità di scelta a molte donne che non sono pronte ad affrontare il ruolo genitoriale. La legge del 22 Maggio 1978,n. 194, è una normativa che da 40 anni ha decriminalizzato e disciplinato l'accesso all'aborto. Prima di allora, l'interruzione volontaria di gravidanza era considerato un reato penale in Italia.
L'obiettivo primario di questa legge è la tutela sociale della maternità; i medici obiettori, non essendo disposti a fare questo di tipo di intervento, contraddicono il fine della normativa descritta precedentemente. In Italia la situazione è molto disomogenea, poiché vi sono regioni con un'alta percentuale di ospedali con ginecologi disposti a praticare l'aborto ed altre in cui è  arduo trovare centri mobilitati a fare ciò.
La conseguenza in merito all' obiezione di coscienza è che molte madri sono obbligate o a spostarsi in ospedali abilitati lontani dal proprio paese, o ad andare in cliniche private che hanno un ingente costo e che non tutti sono nelle condizioni di poter pagare, o addirittura di ricorrere a pratiche illegali e clandestine.
Gli art.1 e 2 del nostro disegno di legge, impongono l'obbligo alle strutture ospedaliere pubbliche e private. di mettere a disposizione una certa percentuale di non obiettori all’interno del corpo ospedaliero.
 

Vista la legge numero 194 del 22 maggio 1978 riguardante l'interruzione volontaria di gravidanza, viene proposto il seguente disegno di legge che assicura la presenza di medici specialisti non obiettori di coscienza.       

ART. 1
(Onere da parte delle strutture sanitarie di disporre di specialisti non obiettori di coscienza)
1. Con la presente Legge si intende garantire agli utenti, in ogni struttura sanitaria, la presenza di personale specializzato non obiettore di coscienza.
2. Ogni struttura si deve impegnare a fornire il servizio senza condizioni a tutti i richiedenti il servizio stesso.
ART 2
(Condizioni imposte alle strutture mediche)
1. Nel raggio di distanza dai centri abitati delle strutture aventi specialisti non obiettori da 50km a 30km.
2. All'interno delle strutture pubbliche e private almeno il 75% del personale specializzato deve praticare la manovra dell’interruzione di gravidanza.

ART 3
(Formazione di ispettori per il controllo delle strutture)
1. Lo Stato deve impegnarsi a istituire Ispettori con il compito di controllare il rispetto della presente Legge e dei vincoli indicati all'art. 21.
2. Al fine di garantire il rispetto delle norme finora esposte, si impone l'obbligo di un controllo mensile in ogni struttura pubblica e privata, che testimoni il corretto funzionamento delle cliniche e che tutte le leggi siano messe in pratica senza eccezioni o variazioni non accordate.

ART 4
(Sanzioni applicabili in caso di negligenza da parte delle strutture)
1. In caso di infrazione della presente Legge, sarà previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da parte della struttura inadempiente.
2. In caso di citazione in giudizio della struttura inadempiente, sarà previsto un indennizzo nei confronti della parte lesa e, se ritenuto dal magistrato, saranno applicate ulteriori sanzioni quali:
- chiusura del reparto specializzato in caso di strutture pubbliche.

ART 5
(Garanzia di privilegio di assunzione per i non obiettori)
1. In caso di richiesta di assunzione da parte delle strutture sia pubbliche che private e nell'eventualità che le strutture necessitino di personale non obiettore, gli specialisti praticanti l'intervento dell’interruzione di gravidanza saranno assunti con priorità rispetto agli altri.
ART 6
1. La presente Legge entrerà in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Nei giorni precedenti al quindicesimo dopo la pubblicazione della legge, si deve provvedere alle eventuali nuove assunzioni e/o alla reinscrizione o alle modifiche del regolamento del reparto o struttura interessata.