Disposizioni in materia di tutela del patrimonio “verde” delle aree comunali

  • Pubblicato il 02 Aprile 2019
  • da ITI "Francesco Severi", Padova
Disposizioni in materia di tutela del patrimonio “verde” delle aree comunali

Onorevoli Senatori! Alla luce degli ultimi eventi disastrosi del novembre 2018, che hanno colpito duramente molte zone del Nord Est, con perdite ingenti di alberi, il disegno di legge che viene presentato intende tutelare il patrimonio “verde” delle aree comunali e prevede di istituire un “censimento” del patrimonio esistente nei vari Comuni.
Ciò permetterebbe di avere una precisa conoscenza della quantità e delle specie arboree presenti nelle aree comunali, rispettare la biodiversità ,intervenendo con azioni di prevenzione e cura di patologie che le potrebbero colpire, mettendo in sicurezza le varie zone, prevenendo le conseguenze dei dissesti idrogeologici e, in caso di disastro ambientale, attivandosi per la pulizia repentina dell’area interessata e per il reimpiego come energie rinnovabili o nelle varie industrie del legno degli alberi abbattuti.
Per realizzare questi obiettivi si intende promuovere le imprese giovanili operanti nel settore della valorizzazione del patrimonio boschivo e delle energie rinnovabili, ambito in cui i giovani possono trovare occupazione in professioni legate al settore ambientale. Incentivare l’imprenditorialità giovanile può quindi essere una risposta efficace per noi giovani a trovare una collocazione nel mondo del lavoro.
Le due emergenze nazionali - la tutela ambientale e la disoccupazione giovanile- possono trovare una feconda interazione attraverso specifici interventi dello Stato per organizzare e coordinare azioni, che favoriscano la sinergia tra la tutela dell’ambiente e l’ottimizzazione del suo sostenibile utilizzo. L’idea concreta, quindi, è quella di incentivare imprese che possano raggiungere un triplice obiettivo: salvaguardare il patrimonio delle aree boschive, recuperare ciò che deve essere abbattuto o quanto rimane di eventi catastrofici e creare posti di lavoro per i giovani dai 18 ai 40 anni.
Art. 1
(Disposizioni in merito all’istituzione di un censimento del patrimonio verde comunale  relativo alle aree pubbliche e private e sostegno alle imprese giovanili )
1.    La presente legge intende tutelare il patrimonio verde comunale così duramente colpito dall’alluvione del novembre 2018, attraverso l’istituzione di un censimento del patrimonio arboreo esistente.
2.    La presente legge si pone come obiettivo anche quello di offrire un’opportunità di impresa a giovani in possesso di titolo di studio e di una formazione specifica.
Art.2
(Ambito d’azione)
1.    Agli effetti della presente legge per “albero" si intendono: a) tutti gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate; b) Tutti i filari e le alberate, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto e medio fusto inseriti in complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2.    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi ad opera
dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni.
Art. 3
(Imprese coinvolte per l’opera di censimento)
1. I Comuni nella realizzazione del censimento potranno avvalersi di aziende che siano competenti: a) in discipline tecnico-scientifiche-informatiche poiché il censimento del verde rappresenta la base fondamentale per la costituzione di una banca dati di conoscenze e informazioni preferibilmente geo referenziate (GIS sistema archivistico geo referenziato), utili alla predisposizione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione del verde urbano b) costituite da giovani senza distinzione di sesso dai 18 ai 40 anni laureati e/o diplomati c) ciascuna impresa dovrà assumere tramite i centri dell’impiego almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 40 anni in possesso di diploma o laurea in agraria scienze naturali e informatica.
Art. 4
(Imprese coinvolte nell’utilizzo e lo smaltimento)
1. Al fine di recuperare ciò che deve essere abbattuto o quanto rimane di eventi catastrofici ormai diventati frequenti, i Comuni potranno avvalersi ,attraverso gare di appalto, della collaborazione di aziende competenti: a) in materia di energie rinnovabili b)costituite da giovani senza distinzione di sesso dai 18 ai 40 anni laureati e/o diplomati c) ciascuna impresa dovrà assumere con precedenza tramite i centri dell’impiego almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 40 anni in possesso di diploma o laurea in ingegneria energetica e nucleare oppure in ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Art. 5
(Costituzione e finanziamento delle imprese giovanili)
1.    Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico con decreti da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno definire la modalità di finanziamento delle imprese di cui agli artt. 3-4.
2.    Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico forniscono tutte le informazioni tecniche e i necessari supporti per orientare i giovani per la costituzione dell’impresa.
Art.6
(Coperture finanziaria)
1. Ministeri dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico sono autorizzati a garantire una somma pari ad euro 35.000.000 a copertura dei contributi concessi a tutte le imprese. È istituito un apposito fondo di bilancio congiunto per l'erogazione dei contributi.
 

il 15/04/2019
A. S. - Padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
L’articolo 2 comma 2 viene modificato con “Entro 1 mese dall’entrata in vigore della presente legge...”
Respinto
  • Voti totali: 41
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 39
  • Astenuti: 0
il 16/04/2019
A. Z. - Padova (PD)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1
All’articolo 3 comma 1 punto b) modificare con “laureati o diplomati” al Emendamento 3.2
Al punto c) modificare con “diploma di perito informatico, agrario, elettronico e meccatronico o laurea in
Approvato
  • Voti totali: 41
  • Favorevoli: 40
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2019
L. C. - Padova (PD)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.1
All’articolo 4 comma 1 punto c) modificare con “diploma di perito informatico, agrario, elettronico e meccatronico o laurea in...”
Approvato
  • Voti totali: 41
  • Favorevoli: 40
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2019
N. F. - Padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.2
Al punto c) modificare con “diploma di perito informatico, agrario, elettronico e meccatronico o laurea in...”
Approvato
  • Voti totali: 41
  • Favorevoli: 40
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2019
M. N. - Padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 5.1
L’articolo 5 comma 1 viene modificato con “Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge...”
Approvato
  • Voti totali: 41
  • Favorevoli: 40
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2019
A. S. - Padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.2
L’articolo 2 comma 2 viene modificato con “Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge...
Approvato
  • Voti totali: 41
  • Favorevoli: 40
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! Alla luce degli ultimi eventi disastrosi del novembre 2018, che hanno colpito duramente molte zone del Nord Est, con perdite ingenti di alberi, il disegno di legge che viene presentato intende tutelare il patrimonio “verde” delle aree comunali e prevede di istituire un “censimento” del patrimonio esistente nei vari Comuni.
Ciò permetterebbe di avere una precisa conoscenza della quantità e delle specie arboree presenti nelle aree comunali, rispettare la biodiversità ,intervenendo con azioni di prevenzione e cura di patologie che le potrebbero colpire, mettendo in sicurezza le varie zone, prevenendo le conseguenze dei dissesti idrogeologici e, in caso di disastro ambientale, attivandosi per la pulizia repentina dell’area interessata e per il reimpiego come energie rinnovabili o nelle varie industrie del legno degli alberi abbattuti.
Per realizzare questi obiettivi si intende promuovere le imprese giovanili operanti nel settore della valorizzazione del patrimonio boschivo e delle energie rinnovabili, ambito in cui i giovani possono trovare occupazione in professioni legate al settore ambientale. Incentivare l’imprenditorialità giovanile può quindi essere una risposta efficace per noi giovani a trovare una collocazione nel mondo del lavoro.
Le due emergenze nazionali - la tutela ambientale e la disoccupazione giovanile- possono trovare una feconda interazione attraverso specifici interventi dello Stato per organizzare e coordinare azioni, che favoriscano la sinergia tra la tutela dell’ambiente e l’ottimizzazione del suo sostenibile utilizzo. L’idea concreta, quindi, è quella di incentivare imprese che possano raggiungere un triplice obiettivo: salvaguardare il patrimonio delle aree boschive, recuperare ciò che deve essere abbattuto o quanto rimane di eventi catastrofici e creare posti di lavoro per i giovani dai 18 ai 40 anni.

Art. 1
(Disposizioni in merito all’istituzione di un censimento del patrimonio verde comunale relativo alle aree pubbliche e private e sostegno alle imprese giovanili)
1. La presente legge intende tutelare il patrimonio verde comunale così duramente colpito dall’alluvione del novembre 2018, attraverso l’istituzione di un censimento del patrimonio arboreo esistente.
2. La presente legge si pone come obiettivo anche quello di offrire un’opportunità di impresa a giovani in possesso di titolo di studio e di una formazione specifica.

Art.2
(Ambito d’azione)
1. Agli effetti della presente legge per “albero" si intendono: a) tutti gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate;
b) Tutti i filari e le alberate, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto e medio fusto inseriti in complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni.

Art. 3
(Imprese coinvolte per l’opera di censimento)
1. I Comuni nella realizzazione del censimento potranno avvalersi di aziende che siano competenti: a) in discipline tecnico-scientifiche-informatiche poiché il censimento del verde rappresenta la base fondamentale per la costituzione di una banca dati di conoscenze e informazioni preferibilmente geo referenziate (GIS sistema archivistico geo referenziato), utili alla predisposizione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione del verde urbano;
b) costituite da giovani senza distinzione di sesso dai 18 ai 40 anni laureati o diplomati;
c) ciascuna impresa dovrà assumere tramite i centri dell’impiego almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 40 anni in possesso di diploma di perito informatico, agrario, elettronico e meccatronico o laurea in agraria scienze naturali e informatica.

Art. 4
(Imprese coinvolte nell’utilizzo e lo smaltimento)
1. Al fine di recuperare ciò che deve essere abbattuto o quanto rimane di eventi catastrofici ormai diventati frequenti, i Comuni potranno avvalersi, attraverso gare di appalto, della collaborazione di aziende competenti: a) in materia di energie rinnovabili;
b) costituite da giovani senza distinzione di sesso dai 18 ai 40 anni laureati e/o diplomati;
c) ciascuna impresa dovrà assumere con precedenza tramite i centri dell’impiego almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 40 anni in possesso di diploma di perito informatico, agrario, elettronico e meccatronico o laurea in ingegneria energetica e nucleare oppure in ingegneria per l’ambiente e il territorio.

Art. 5
(Costituzione e finanziamento delle imprese giovanili)
1. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico con decreti da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno definire la modalità di finanziamento delle imprese di cui agli artt. 3-4.
2. Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico forniscono tutte le informazioni tecniche e i necessari supporti per orientare i giovani per la costituzione dell’impresa.

Art.6
(Coperture finanziaria)
1. Ministeri dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico sono autorizzati a garantire una somma pari ad euro 35.000.000 a copertura dei contributi concessi a tutte le imprese. È istituito un apposito fondo di bilancio congiunto per l'erogazione dei contributi.

Approfondimento

Approfondimento normativo

L'approfondimento sul contesto normativo e quello sul merito della materia trattata sono consultabili qui

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